Il secondo acconto per l’anno 2016 dei contributi alla gestione IVS
di Luca MambrinEntro il prossimo mercoledì 30 novembre i contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2016 dei contributi previdenziali.
Per la determinazione degli importi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione IVS, ovverosia:
- titolari di imprese individuali artigiane,
- titolari di imprese individuali commerciali,
- soci di società artigiane e commerciali tenuti al versamento di contributi previdenziali,
sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti, si dovrà fare riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare INPS 15/2016.
La circolare ha infatti chiarito che, per l’anno 2016:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.548 euro;
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872 euro;
- il massimale di 76.872 euro riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2016, a 100.324 euro;
- i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di 15.548 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l’anno 2016 a 46.123 euro; per i redditi superiori a 46.123 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’articolo 3-ter della L. 438/1992.
I redditi massimali e le aliquote contributive sono quindi riepilogati nella seguente tabella.
SOGGETTI | REDDITO | ALIQUOTA ARTIGIANI | ALIQUOTA COMMERCIANTI |
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni | Da € 15.548 fino ad € 46.123 | 23,10% | 23,19% |
Da 46.123,01 fino ad € 76.872* | 24,10% | 24,19% | |
collaboratori di età inferiore a 21 anni | Da € 15.548 fino ad € 46.123 | 20,10% | 20,19% |
Da 46.123,01 fino ad € 76.872* | 21,10% | 21,19% |
* Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il reddito massimale è aumentato fino ad € 100.324
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2015, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti. Si ricorda che, per i per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Per i titolari di impresa individuale in contabilità ordinaria il rigo da considerare per il calcolo dell’acconto è il rigo RF101 del modello Unico 2016, mentre gli imprenditori in contabilità semplificata dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo RG36. I soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari (i cui contributi sono versati dal titolare) e i soci di società trasparenti che dichiarano i redditi nel quadro RH per il calcolo dell’acconto contributivo dovuto dovranno fare riferimento al rigo RH14 campo 2, mentre per i soggetti che, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 e 2 del D.L. 98/2011, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM, sezione I, al rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – il rigo LM9 (perdite pregresse), avendo però barrato la casella “Impresa” o “Impresa familiare”. Infine, per i soggetti che hanno adottato il regime forfetario, il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM, sezione II, al rigo LM34 (reddito lordo, dato dalla somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30) – il rigo LM37 (perdite pregresse). Si ricorda che per coloro che hanno aderito al regime contributivo agevolato dal 2016 è prevista la riduzione del 35% dei contributi dovuti alla gestione IVS.
Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e soci di società si dovrà far riferimento per il calcolo del contributo all’indicazione data nella circolare INPS 97/2016, ovvero alla seguente formula:
RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 12.
Esempio.
Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2015 un reddito pari ad € 40.000. Il contribuente dovrà versare, altre al saldo 2015, anche gli acconti per il 2016 così determinati con applicazione del metodo storico: –€ 40.000 – € 15.548 (reddito minimale previsto per il 2016) = € 24.452 (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti); –€ 24.452*23,19%= € 5.670,42 (totale dell’acconto dovuto); –I° acconto 2016: € 2.835,21 da versare entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche (16 giugno 2016 o 6 luglio 2016 per coloro che potevano usufruire della proroga), con possibilità di posticipare al 16 luglio 2016 (o 22 agosto 2016) e possibilità di rateizzazione; -II acconto 2016: € 2.835,21 da versare entro il 30 novembre 2016. |
Per quanto riguarda i metodi di determinazione degli acconti 2016 anche per i contributi previdenziali il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il metodo storico e quindi determinare l’acconto sulla base delle risultanze del modello Unico 2016, come sopra descritte, ovvero utilizzare il metodo previsionale presumendo di conseguire un reddito nel 2016 inferiore a quanto dichiarato nel 2015 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.