Segnalazioni irregolarità dichiarative
di EVOLUTIONGli intermediari incaricati alla trasmissioni delle dichiarazioni fiscali, ex art. 3 D.P.R. 322/1998, sono tenuti all’invio telematico sia delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei clienti, sia delle dichiarazioni predisposte direttamente dal contribuente per le quali hanno assunto il solo impegno alla presentazione in via telematica, entro i termini di legge.
Nello specifico gli intermediari abilitati sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili (D.Lgs. 88/1992);
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (articolo 32, D.Lgs. 241/1997);
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell’articolo 24 della L. 89/1913;
- i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
Nel caso in cui, dalle elaborazioni dei dati presenti nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, risultino tardività/omissioni nella trasmissione telematica delle dichiarazioni, all’intermediario interessato viene reso disponibile, tramite Entratel, un “messaggio personalizzato ed un file autenticato”. In tale caso, al fine di fornire “elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto” gli intermediari potranno utilizzare l’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile dal portale Entratel (“La mia scrivania” – Servizi per – Comunicare”).
Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria (conferma, annullamento totale o parziale della posizione) in relazione ai casi segnalati.
Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, l’Agenzia delle Entrate procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997 (da 516,00 euro a 5.164,00 euro).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |