27 Ottobre 2014

Segreto bancario al tramonto

di Nicola Fasano
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In attesa che il provvedimento normativo in materia di “
voluntary disclosure” sia definitivamente (e finalmente) approvato, per valutarne opportunamente la convenienza, al di là delle questioni su quello che sarà il
costo della procedura, nonché
l’ “ombrello” che potrà rappresentare sotto il profilo
penale (tematiche su cui torneremo non appena vi sarà un assetto normativo più stabile) non vanno affatto sottovalutati gli sviluppi e l’implementazione a livello
internazionale dello strumento rappresentato dalla
scambio di informazioni fra le amministrazioni fiscali degli Stati coinvolti.
Da più parti si evidenzia come, a ben vedere, la scelta per il rientro dei capitali dall’estero sebbene sotto molti aspetti potrà
non rappresentare la soluzione ottimale, dall’altro lato rischia di dover essere considerata come il “
male minore”, rispetto allo scenario che si va delineando nei prossimi anni per il contrasto all’evasione e all’elusione internazionale sotto l’attiva
regia dell’OCSE.
Oltre, infatti, al potenziamento degli “ordinari” modelli di scambio di informazioni fra Stati basati in particolare su accordi bilaterali a ciò finalizzati (si veda il
precedente intervento), si sta puntando con decisione a implementare anche i
modelli multilaterali
di collaborazione fra Stati. Particolarmente in auge negli ultimi tempi è l’allargamento degli Stati aderenti alla
Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in ambito fiscale (MAAT) firmata da una
sessantina di Stati di tutto il mondo, già in vigore in circa una
trentina di Paesi (in Italia già dal 2006), numero
destinato a crescere in modo consistente nel giro di pochi anni.
Tanto per capire la portata di quest’ultima Convenzione, basta citare due fra gli ultimi Paesi aderenti:
Svizzera e Montecarlo, ossia due note roccaforti del
segreto bancario che, a seguito di questa epocale svolta, è destinato in modo ineluttabile a
sgretolarsi.
La Convenzione MAAT, in particolare opera sotto
diversi profili prevedendo una
cooperazione fra i vari Stati firmatari che si articola:
  • nello scambio di informazioni, compresa la possibilità di effettuare verifiche incrociate da condurre in un altro Stato firmatario;
  • nell’assistenza nella riscossione delle imposte, ivi compresa l’attuazione di misure cautelari con riferimento a provvedimenti non contestati dal contribuente
  • nella assistenza per la notifica di atti e documenti.
Per quanto riguarda lo
scambio di informazioni non rappresenta più un ostacolo insormontabile il segreto bancario visto che i Paesi contraenti
vi derogano espressamente accettando di fornire agli altri Stati aderenti che ne facciano richiesta,
informazioni rilevanti per la corretta applicazione della legislazione fiscale interna dello Stato richiedente.
Non solo, l’accordo, può avere anche un
effetto retroattivo per i casi più gravi: infatti ove siano contestati
illeciti fiscali penalmente rilevanti, la Convenzione MAAT impone agli stati aderenti di fornire assistenza amministrativa agli stati richiedenti anche relativamente
ai tre anni precedenti l’entrata in vigore della Convenzione.
Ciò vuol dire, con riferimento per esempio alla
Svizzera, ove l’entrata in vigore della Convenzione è prevista
dal 2017, che in caso di reati fiscali potranno essere richieste informazioni anche per
gli anni dal 2014 in poi. Così come a
Montecarlo, in cui l’entrata in vigore della Convenzione è prevista per
il 2018, richieste di informazioni potranno arrivare anche con riferimento
agli anni dal 2015 in poi.
La procedura “standard” di scambio di informazioni delineata nella Convenzione è quella basata sulla
richiesta del Paese interessato, fermo restando che per uno
scambio automatico di informazioni (obiettivo ultimo che l’Ocse si prefigge di raggiungere in un futuro non troppo lontano) la stessa prevede la necessità di un
accordo quadro tra gli Stati coinvolti.
È abbastanza agevole immaginare tuttavia che il negoziato attualmente in piedi, pur con alti e bassi, fra
Italia e Svizzera (ulteriormente “pressato” dalla specifica previsione nella proposta di legge sulla “voluntary” dell’ulteriore dimezzamento delle sanzioni sull’RW per i Paesi “black list” che stipuleranno in termpi brevi accordi finalizzati allo scambio di informazioni con l’Italia)
punterà propria allo scambio automatico considerato che l’obiettivo “minimo” dello scambio “a richiesta” può ritenersi oramai raggiunto grazie al MAAT.
Insomma se per l’adesione alla voluntary è imprescindibile una
attenta analisi dei comportamenti fiscali del contribuente negli
anni passati, saper “
leggere” il
futuro, oramai piuttosto chiaro, potrebbe essere determinante.