Segreto bancario al tramonto
di Nicola Fasanovoluntary disclosure” sia definitivamente (e finalmente) approvato, per valutarne opportunamente la convenienza, al di là delle questioni su quello che sarà il
costo della procedura, nonché
l’ “ombrello” che potrà rappresentare sotto il profilo
penale (tematiche su cui torneremo non appena vi sarà un assetto normativo più stabile) non vanno affatto sottovalutati gli sviluppi e l’implementazione a livello
internazionale dello strumento rappresentato dalla
scambio di informazioni fra le amministrazioni fiscali degli Stati coinvolti.
non rappresentare la soluzione ottimale, dall’altro lato rischia di dover essere considerata come il “
male minore”, rispetto allo scenario che si va delineando nei prossimi anni per il contrasto all’evasione e all’elusione internazionale sotto l’attiva
regia dell’OCSE.
precedente intervento), si sta puntando con decisione a implementare anche i
modelli multilaterali
di collaborazione fra Stati. Particolarmente in auge negli ultimi tempi è l’allargamento degli Stati aderenti alla
Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in ambito fiscale (MAAT) firmata da una
sessantina di Stati di tutto il mondo, già in vigore in circa una
trentina di Paesi (in Italia già dal 2006), numero
destinato a crescere in modo consistente nel giro di pochi anni.
Svizzera e Montecarlo, ossia due note roccaforti del
segreto bancario che, a seguito di questa epocale svolta, è destinato in modo ineluttabile a
sgretolarsi.
diversi profili prevedendo una
cooperazione fra i vari Stati firmatari che si articola:
- nello scambio di informazioni, compresa la possibilità di effettuare verifiche incrociate da condurre in un altro Stato firmatario;
- nell’assistenza nella riscossione delle imposte, ivi compresa l’attuazione di misure cautelari con riferimento a provvedimenti non contestati dal contribuente
- nella assistenza per la notifica di atti e documenti.
scambio di informazioni non rappresenta più un ostacolo insormontabile il segreto bancario visto che i Paesi contraenti
vi derogano espressamente accettando di fornire agli altri Stati aderenti che ne facciano richiesta,
informazioni rilevanti per la corretta applicazione della legislazione fiscale interna dello Stato richiedente.
effetto retroattivo per i casi più gravi: infatti ove siano contestati
illeciti fiscali penalmente rilevanti, la Convenzione MAAT impone agli stati aderenti di fornire assistenza amministrativa agli stati richiedenti anche relativamente
ai tre anni precedenti l’entrata in vigore della Convenzione.
Svizzera, ove l’entrata in vigore della Convenzione è prevista
dal 2017, che in caso di reati fiscali potranno essere richieste informazioni anche per
gli anni dal 2014 in poi. Così come a
Montecarlo, in cui l’entrata in vigore della Convenzione è prevista per
il 2018, richieste di informazioni potranno arrivare anche con riferimento
agli anni dal 2015 in poi.
richiesta del Paese interessato, fermo restando che per uno
scambio automatico di informazioni (obiettivo ultimo che l’Ocse si prefigge di raggiungere in un futuro non troppo lontano) la stessa prevede la necessità di un
accordo quadro tra gli Stati coinvolti.
Italia e Svizzera (ulteriormente “pressato” dalla specifica previsione nella proposta di legge sulla “voluntary” dell’ulteriore dimezzamento delle sanzioni sull’RW per i Paesi “black list” che stipuleranno in termpi brevi accordi finalizzati allo scambio di informazioni con l’Italia)
punterà propria allo scambio automatico considerato che l’obiettivo “minimo” dello scambio “a richiesta” può ritenersi oramai raggiunto grazie al MAAT.
attenta analisi dei comportamenti fiscali del contribuente negli
anni passati, saper “
leggere” il
futuro, oramai piuttosto chiaro, potrebbe essere determinante.