Semplificata la comunicazione dei beni in godimento ai soci
di Gianfranco FerrantiL’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con il provvedimento del 2 agosto 2013, n. 94902, che la finalità della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci e ai loro familiari è quella di controllare la corretta applicazione delle penalizzazioni reddituali e non di agevolare l’effettuazione dell’accertamento con il metodo sintetico. Sono state, inoltre, superate le istruzioni impartite con la circolare n. 24/E del 2012 in merito ai beni utilizzati dall’imprenditore individuale.
La comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora sussista una differenza tra il corrispettivo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del relativo diritto, cioè se l’utilizzatore è tenuto ad assoggettare ad imposizione tale differenza come reddito diverso e l’impresa concedente a non dedurre, in proporzione, i relativi costi. L’obbligo non sussiste, inoltre, nelle ipotesi in cui nelle circolari 24/E e 36/E del 2012 è stata esclusa l’applicazione delle dette penalizzazioni, e cioè se i beni:
- sono concessi in godimento agli amministratori e ai soci dipendenti o lavoratori autonomi. Per gli amministratori non è stata precisata la condizione che i beni “costituiscano fringe benefit”, prevista, invece, per gli altri soggetti, ma anche in questo caso l’esclusione è motivata dall’assoggettamento ad imposizione del benefit;
- sono concessi da società o enti di tipo associativo che svolgono attività commerciale in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzano per i fini istituzionali;
- consistono negli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci, nei beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi (caso dei taxi, al quale si dovrebbero equiparare quelli delle autovetture delle imprese di noleggio e delle scuole guida) o in finanziamenti concessi ai soci o familiari (in tale caso non si è in presenza di “beni”, ma la precisazione si è resa necessaria per superare la previsione contenuta nel provvedimento del 16 novembre 2011);
- sono diversi dalle autovetture e altri veicoli, dalle unità da diporto e aeromobili e dagli immobili e risultano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.
L’esclusione è prevista anche per i “beni concessi in godimento all’imprenditore individuale”. Nella circolare n. 24/E del 2012 era stato, invece, affermato che la disciplina in esame si applica anche all’imprenditore che nella sfera privata utilizza beni della propria impresa commerciale. Tale precisazione andava al di là del tenore letterale della norma, che comprende tra gli utilizzatori soltanto i “soci” e i “familiari” e la detta esclusione risulta, pertanto, opportuna e dovrebbe implicare il superamento delle menzionate istruzioni. Nelle specifiche tecniche allegate al modello di comunicazione si ritiene che sia, peraltro, contenuto un refuso laddove è stato previsto, con riguardo alla tipologia del soggetto utilizzatore, il codice C in riferimento al soggetto “che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato”.
La finalità di collegare l’adempimento in esame all’applicazione delle penalizzazioni reddituali emerge, altresì, dall’eliminazione dei riferimenti, contenuti nel precedente provvedimento, a “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente” (che forma oggetto del provvedimento n. 94904 emanato nella stessa data e finalizzato ad agevolare l’effettuazione dell’accertamento con il metodo sintetico) e ai soci diversi dalle persone fisiche, che normalmente non dichiarano redditi diversi.
Anche le previsioni sanzionatorie riacquistano adesso coerenza, non essendo stati nelle stesse contemplati i casi dell’omessa o infedele comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento a fronte di un corrispettivo annuo pari o superiore al valore di mercato e della violazione dell’obbligo di comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni.
E’ stata poi eliminata la precedente disposizione che stabiliva l’obbligo di comunicazione anche per i beni concessi in godimento nel 2011 (trattandosi di un periodo al quale non si applicano le penalizzazioni reddituali) ed è stata prevista la decorrenza di tale obbligo “dall’anno 2012”, cioè per i beni utilizzati in tale anno e in quelli successivi, anche se la concessione è iniziata negli anni precedenti.
Per i beni attribuiti nel 2012 la comunicazione va effettuata entro il 12 dicembre 2013, mentre il termine a regime è quello del 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.