24 Ottobre 2018

Semplificati per cassa con detrazione collegata al pagamento

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le imprese in contabilità semplificata per cassa fruiscono delle detrazioni per interventi di risparmio energetico e per adeguamento sismico nel periodo d’imposta in cui eseguono il pagamento, se lo stesso avviene con mezzi di pagamento tracciabile quale il bonifico avente le caratteristiche previste dagli appositi decreti ministeriali emanati in passato.

È quanto emerge dalla risposta n. 46, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate, ad una società in regime di contabilità semplificata.

Più precisamente, la società istante ha adottato, a partire dal 2017, a seguito delle novità introdotte dalla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), il regime di contabilità semplificata per cassa, pur non esercitando l’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, la quale, come noto, consente di imputare il componente reddituale nel periodo d’imposta in cui avviene l’annotazione nei registri Iva del documento contabile.

È necessario preliminarmente ricordare che la detrazione per il risparmio energetico e per gli adeguamenti sismici è fruibile anche dagli esercenti attività d’impresa, per i quali l’adozione del principio di competenza consente di effettuare i pagamenti anche senza l’utilizzo del bonifico, in quanto la spesa è imputata con le regole della competenza e non nei periodi di effettivo sostenimento del costo (circolare AdE 7/E/2018). Secondo la società istante, per le imprese in contabilità semplificata per cassa, sarebbe quindi necessario distinguere due ipotesi:

  • mancato esercizio dell’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, nel qual caso, applicando il principio di cassa “puro”, l’impresa deve procedere al pagamento con bonifico bancario (contenente anche gli altri dati richiesti dalla normativa), in quanto la spesa è imputata nel periodo d’imposta in cui è effettivamente sostenuta;
  • esercizio dell’opzione di cui al citato articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, nel qual caso, operando la presunzione secondo cui al momento dell’annotazione del documento di spesa nei registri Iva sia avvenuto anche il pagamento, non è necessario procedere con il bonifico “speciale” (essendo sufficiente una tracciabilità ordinaria) in quanto la spesa può essere detratta nell’esercizio in cui avviene l’annotazione.

L’Agenzia delle entrate preliminarmente ricorda che la circolare AdE 7/E/2018 ha precisato che i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico.

Al contrario, i titolari di reddito d’impresa che adottano il principio di competenza non sono obbligati al pagamento mediante bonifico, poiché in tal caso il momento rilevante per l’imputazione della spesa non dipende dall’effettivo sostenimento della stessa.

Pertanto, sottolinea l’Agenzia, la possibilità di non procedere al pagamento con bonifico bancario della spesa per riqualificazione energetica (o per adeguamento sismico), è prevista solamente per le imprese che adottano il criterio di competenza per la determinazione del reddito; di conseguenza, le imprese minori che determinano il reddito con il criterio di cassa (obbligatorio dal 2017) sono in ogni caso obbligate ad eseguire il pagamento con il bonifico bancario.

Tale obbligo sussiste a prescindere dall’eventuale esercizio dell’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, poiché “tale opzione rappresenta, come ribadito dalla predetta circolare n. 11/E del 2017, solo un ulteriore criterio di semplificazione nella determinazione del reddito delle imprese minori, ma non incide in alcun modo sulle modalità di determinazione del loro reddito imponibile che resta ispirato al principio di cassa”.

Pertanto, conclude l’Agenzia, “la predetta presunzione, inoltre, anche in considerazione del tenore letterale delle disposizioni che la regolamentano, non può estendersi in via analogica a discipline diverse dalle regole di determinazione del reddito imponibile delle imprese minori, di cui all’articolo 66, comma 1 del TUIR”.

È appena il caso di precisare che laddove tali imprese minori esercitino l’opzione per l’adozione del regime di contabilità ordinaria potranno imputare le spese in questione in base al principio di competenza, con conseguente esclusione dall’obbligo di pagamento tramite bonifico.

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