16 Gennaio 2014

Semplificati: costi periodici di limitato importo deducibili secondo il criterio di registrazione

di Luca Caramaschi
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Il D.L. n.70 del 2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”) ha introdotto a partire dall’anno 2011 una specifica deroga al criterio di competenza fiscale per i soggetti che determinano il reddito d’impresa secondo le modalità stabilite dall’articolo 66 del TUIR. Detta disposizione si rivolge quindi alle cosiddette “imprese minori” e cioè quei soggetti che per esplicita previsione contenuta nel comma 1 del richiamato art.66 TUIR sono ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all’art.18 del D.P.R. 600/73 e che non hanno optato per la tenuta della contabilità in forma ordinaria. In particolare la lettera s) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legge n.70/11 (proposta di seguito nella sua formulazione originaria) aggiunge un ulteriore paragrafo al comma 3 del citato art.66 del TUIR al fine di stabilire che “I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a mille euro”.

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