Semplificati: nuove informazioni da indicare negli studi di settore
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Anche quest’anno troveranno piena applicazione gli studi di settore; nonostante il D.L. 50/2017 avesse infatti previsto l’introduzione, dal periodo d’imposta 2017, dei primi indici sintetici di affidabilità fiscale, la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 931, L. 205/2017) ne ha disposto la proroga di un anno, differendone l’applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Con la circolare 14/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha dunque fornito i necessari chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2017.
Nella circolare sono anche passate in rassegna tutte le novità della modulistica degli studi di settore afferente il 2017, con particolare attenzione alle modifiche al quadro F, che accoglie i dati contabili e che richiede alcune approfondite analisi in considerazione del passaggio, per le imprese in contabilità semplificata, da un sistema di determinazione del reddito secondo il criterio della competenza a quello improntato alla cassa.
Come noto, infatti, il modello di stima dei ricavi in base agli studi di settore si fonda sulla correlazione statistica di costi e ricavi ed è stato elaborato sulla base di dati contabili dichiarati per competenza; ad esempio, una delle variabili più rilevanti per stimare i ricavi delle imprese che esercitano le attività del commercio è rappresentata dal “Costo del venduto”, al cui calcolo partecipano le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino.
Proprio per consentire la corretta applicazione degli studi di settore anche ai contribuenti minori in regime di contabilità semplificata, ed evitare distorsioni nella stima, è stata quindi elaborata una metodologia, in relazione al solo periodo d’imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi nonché la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino.
D’altra parte, la corretta applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata non solo risponde all’esigenza di operare una stima precisa dei ricavi ai fini dell’attività di controllo, ma si rende necessaria anche al fine di valutare in maniera corretta le imprese con riferimento all’assegnazione dei benefici premiali previsti dall’articolo 10 D.L. 201/2011, applicabili ai soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.
Per tutti i motivi sopra esposti, pertanto, i nuovi modelli richiedono specifiche informazioni contabili aggiuntive, che prescindono dal regime della cassa, come le rimanenze iniziali e finali di esercizio, nonché alcuni ulteriori dati rispetto a quelli ordinariamente previsti nel quadro F.
Più precisamente, le istruzioni alla compilazione del quadro F specificano che “Ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel presente quadro, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dal citato articolo 66 del Tuir. Inoltre, tali contribuenti devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (righi F06, F09, F12, F38) e alle rimanenze finali di magazzino (righi F07, F10, F13)”.
Questa richiesta di maggiore informativa è indirizzata a tutte le imprese in contabilità semplificata, e quindi anche a quelle che hanno effettuato l’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (cosiddetto regime del registrato Iva).
Tutte le imprese in contabilità semplificata dovranno pertanto determinare, in via extracontabile, le rimanenze finali e le esistenze iniziali, applicando gli ordinari criteri previsti dagli articoli 92 e 93 Tuir.
Inoltre, sempre al fine di poter applicare i correttivi cassa previsti dal D.M. 23.03.2018, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa sono stati integrati con la nuova sezione “Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata”, composta dai righi da F41 a F44.
In tali righi i soggetti in contabilità semplificata devono indicare le informazioni afferenti:
- l’eventuale opzione esercitata ai sensi dell’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (c.d. regime del “registrato”). Coloro che barrano la casella in corrispondenza del relativo rigo F41 non devono indicare le successive informazioni dai righi F42 a F44;
- il totale delle operazioni imponibili relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti titolari di partita Iva (rigo F42);
- il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge (rigo F43);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972 e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 17-ter (rigo F44).