Semplificazioni elenchi INTRASTAT
di Alessandro BonuzziCon il provvedimento n. 194409 di ieri sono state definite significative misure di semplificazione degli obblighi INTRASTAT in attuazione del terzo periodo dell’articolo 50, comma 6, del D.L. 331/1993 così come modificato ad opera dell’articolo 13, comma 4-quater, del D.L. 244/2016.
Il documento è adottato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e le disposizioni ivi contenute si applicheranno agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018.
Le semplificazioni sono finalizzate a garantire la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare, le misure previste dal provvedimento sono le seguenti:
- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni – da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi – per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile;
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro;
- innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. Difatti, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, si passa dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre il ché comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.
Viene altresì previsto che le informazioni statistiche relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti trimestrali, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli INTRASTAT, saranno ricavate dalla “comunicazione dati fattura” (cd. nuovo spesometro), di cui all’articolo 21 del D.L. 78/2010, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015.
Il provvedimento, poi, precisa che la verifica in ordine al superamento della soglia va effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Difatti, le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Pertanto, afferma il documento di prassi, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni.