Sempre valida la costituzione telematica nel PTT
di Luigi FerrajoliCon la sempre maggiore diffusione dei procedimenti tributari instaurati mediante deposito telematico, si moltiplicano anche le pronunce che risolvono, spesso in modo molto diverso, le molteplici problematiche che l’utilizzo del PTT ha fatto sorgere.
Una questione particolarmente dibattuta riguarda la possibilità, per la parte resistente, di costituirsi mediante deposito telematico dell’atto di controdeduzioni anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto mediante notifica ordinaria e deposito cartaceo.
Molto spesso, invero, le Amministrazioni finanziarie, ricevuta la notifica a mezzo posta del ricorso, si costituiscono successivamente, per ragioni di praticità, con il canale telematico; secondo alcuni giudici, tuttavia, ciò non sarebbe possibile in quanto a fronte di un ricorso cartaceo anche la costituzione del resistente dovrebbe avvenire secondo la medesima modalità.
Tale teoria è stata recentemente disattesa dalla CTR dell’Emilia Romagna, sezione 12 che, con la sentenza n. 1908 del 16.07.2018, ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la costituzione telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo i giudici tributari di primo grado, la costituzione in giudizio dell’Agenzia può avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit, solo nell’ipotesi di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo Pec; nell’ipotesi opposta, ossia laddove il ricorrente abbia provveduto all’impugnazione dell’avviso secondo le modalità ordinarie, la costituzione in giudizio deve necessariamente avvenire nelle forme ordinarie, mediante il consueto deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite l’invio per posta ordinaria.
A sostegno di tale interpretazione, la CTP sosteneva che l’articolo 10, comma 3, D.M. 163/2013, nel disciplinare la costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente e rinviando alle modalità indicate dal primo comma del medesimo articolo 10, implicitamente facoltizza la costituzione telematica in giudizio nella sola ipotesi in cui l’iter costitutivo prescelto dal ricorrente abbia riprodotto nella sua interezza la disposizione normativa del primo comma, compresa la notificazione a mezzo Pec.
L’Agenzia delle Entrate proponeva gravame deducendo la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio, per avere la sentenza di primo grado illegittimamente dichiarato la mancata costituzione in giudizio dell’Ufficio in violazione dell’articolo 10 D.M. 163/2013 e delle ulteriori disposizioni in materia di PTT.
In occasione della pubblica udienza la Commissione aveva, peraltro, esplicitamente dichiarato di non aver potuto prendere visione “dell’asserita costituzione delle relative controdeduzioni e dei documenti allegati” non essendogli stata assegnata dagli organi competenti la strumentazione hardware e software per poter accedere al sistema SIGIT.
La CTR ha ritenuto errata la tesi sostenuta dai giudici di primo grado evidenziando come gli articoli 22 e 23 D.Lgs. 546/1992 disciplinino in modo distinto le formalità di costituzione di parte ricorrente e di parte resistente e come il D.M. 163/2013 assicuri continuità degli istituti in esame nella loro esplicazione telematica, senza alterarne la struttura interna; di conseguenza, secondo la CTR, “appare improprio e frutto di letteralismo interpretativo ogni richiamo necessitato alla notificazione a mezzo PEC per la costituzione della parte resistente a mezzo deposito telematico a norma dell’art. 10, ultimo comma, in quanto: i) l’attività oggetto della previsione è la sola costituzione in giudizio della parte resistente, cosicché il richiamo deve essere correttamente delimitato a tale oggetto, come definito dall’art 23 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per pacifica giurisprudenza, la notificazione non costituisce un modo di essere dell’atto difensivo (ricorso introduttivo, atto di citazione nel processo civile) ma solo un requisito di efficacia esterno dell’atto: quand’anche considerato nella sua interezza come fattispecie complessa, la costituzione in giudizio si articola per momenti ontologicamente diversi quali l’atto difensivo e la sua estrinsecazione rappresentativa alla controparte (notificazione), l’uno e l’altro assoggettati a regimi di efficacia e validità propri ed esclusivi”.
I giudici dell’appello rilevano infine che gli articoli 12 e 13 D.M. 163/2013 assicurano comunque continuità operativa alla formazione del fascicolo informatico della Commissione mediante la copia informatica degli atti e documenti depositati in formato cartaceo, formazione che viene perseguita dalle Commissioni a prescindere dalla scelta operata dalle parti.
I giudici emiliani concludono quindi sancendo il seguente condivisibile principio: “la facoltatività che connota ancora oggi l’utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l’opzione di una parte vincolare l’altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l’utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali”.
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