11 Novembre 2016

La sentenza 21614 “chiude” la questione della fiscalità del trust? – parte II

di Sergio Pellegrino
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Nel contributo pubblicato ieri abbiamo analizzato le indicazioni della recentissima sentenza n. 21614 della Cassazione sulla fiscalità indiretta del trust, da sempre molto controversa.
La pronuncia della Suprema Corte, indubbiamente convincente nel ragionamento sviluppato, peraltro nel solco delle tesi da sempre sostenute da dottrina e notariato, non sembra però aver tenuto conto dell’impatto sulla questione delle scelte fatte dal legislatore della legge sul dopo di noi, impatto che non può però essere trascurato.

La versione originaria della disposizione, nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio scorso, si limitava a stabilire soltanto l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti di dotazione nei confronti di trust istituiti a favore di soggetti con grave disabilità.

Durante le audizioni al Senato, l’Agenzia delle entrate, così come peraltro il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, avevano evidenziato come una scelta di questo tipo potesse aprire le porte ad un utilizzo elusivo del trust, consentendo di evitare ogni imposizione.

Questa conseguenza sarebbe derivata dal fatto che la tassazione indiretta del trust, nella visione sostenuta dall’Agenzia a partire dalle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, si realizza soltanto al momento della disposizione dei beni in trust, essendo invece irrilevante ai fini impositivi il trasferimento del patrimonio, anche se nel frattempo incrementato, ai beneficiari finali.

Nel caso del trust della legge sul dopo di noi, il combinato disposto dell’esenzione “speciale” garantita all’atto di dotazione e dell’irrilevanza “generale” della devoluzione a favore dei beneficiari finali avrebbe fatto sì che il presupposto impositivo non si verificasse mai.

Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia ha suggerito di introdurre nel corpo della norma “specifiche disposizioni normative volte a definire la tassazione da applicare al trasferimento dei beni a favore del beneficiario finale”.

Accogliendo le osservazioni formulate, il legislatore ha modificato il comma 5 dell’articolo 6 del provvedimento, stabilendo che, nel caso del trust della legge sul dopo di noi, il trasferimento del patrimonio residuo sconta l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni: non si tassa quindi all’inizio, ma alla fine.

Fa eccezione la fattispecie, disciplinata nel quarto comma, del “ritorno” del patrimonio ai disponenti, qualora sia questa la conseguenza prevista nell’atto istitutivo in caso di premorienza del soggetto disabile: in questo caso non si verifica alcuna imposizione, visto che i beni affluiscono nuovamente nel patrimonio degli “originali” proprietari.

È evidente che, disciplinando in questo modo la fiscalità indiretta del trust “speciale” della legge sul dopo di noi, il legislatore ha avallato la posizione dell’Agenzia in relazione a tutti gli “altri” trust: per questi, ragionando a contrariis, la tassazione si realizza quindi all’inizio e non alla fine.

La posizione espressa dalla Cassazione nella sentenza 21614/2016 appare quindi in netta antitesi rispetto a quella assunta dal legislatore ed è destinata evidentemente a continuare ad alimentare il significativo contenzioso che si è generato sin qui su questa delicata materia.

Dottryna