16 Novembre 2019

Sentenza di fallimento opponibile ai terzi in buona fede

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 24602/2019 resa dalla Corte di Cassazione il 2 ottobre 2019, la Prima Sezione si è pronunciata in tema di opponibilità della sentenza di fallimento, statuendo che gli effetti della stessa si producono erga omnes dalla data del fallimento stesso, indipendentemente dal compimento delle formalità previste dall’articolo 88 L.F. che, come noto, impone al curatore, in presenza di beni immobili, di notificare un estratto della sentenza dichiarativa del fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Secondo la Cassazione, la mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento non ne impedisce l’opponibilità ai terzi acquirenti di buona fede.

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