Sentenza di risarcimento del danno da sinistro stradale con prenotazione a debito
di Angelo GinexIn tema di imposta di registro, l’amministrazione finanziaria procede alla registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da un sinistro stradale e, in applicazione dell’articolo 60 D.P.R. 131/1986, al recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il principio di solidarietà di cui all’articolo 57 D.P.R. 131/1986.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9618, depositata ieri 13 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da una sentenza del Tribunale civile di Matera, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni promossa dai genitori di un minore rimasto invalido al 90% in seguito ad un sinistro stradale. L’Agenzia delle entrate provvedeva alla registrazione della suddetta sentenza ed a notificare gli avvisi di liquidazione ai due genitori, chiedendo il pagamento in via solidale dell’imposta di registro.
Essi, pertanto, proponevano ricorso avverso tale atto alla Commissione tributaria provinciale di Matera sostenendo che la sentenza civile dovesse essere registrata con prenotazione a debito ai sensi dell’articolo 59 D.P.R. 131/1986. Tale ricorso veniva accolto dai giudici di prime cure, i quali affermavano che la norma citata prevedesse la registrazione a debito di sentenze di condanna al risarcimento dei danni prodotti da fatti che costituiscono reato anche solo astrattamente e che, nel caso di specie, ricorreva tale circostanza in quanto la violazione di norme del codice della strada integrasse un fatto penalmente rilevante.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, su appello dell’amministrazione finanziaria, confermava le statuizioni del giudizio di primo grado e, pertanto, l’Ufficio proponeva ricorso in Cassazione.
In particolare, questi lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 59, lett. d), 57, comma 1 e 60, comma 2, D.P.R. 131/1986 per avere, la sentenza impugnata, escluso la responsabilità del soggetto danneggiato, beneficiario del risarcimento danni. L’Agenzia eccepiva, infatti, che la sentenza sottoposta a tassazione non avesse indicato la parte sulla quale doveva essere recuperata la relativa imposta e che tale indicazione non era stata fornita neanche dal cancelliere al momento della registrazione della sentenza.
Ebbene, la Corte di Cassazione, nel ritenere infondata la suddetta doglianza, ha evidenziato che l’articolo 59 D.P.R. 131/1986 alla lettera d) prevede, tra le ipotesi in cui è prescritta la registrazione a debito (cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute), “le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.
Quanto alla ratio normativa, la stessa è stata individuata dalla giurisprudenza in motivi etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l’imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio. È stato inoltre precisato che il termine “sentenze”, a cui fa riferimento la disposizione citata, si riferisce anche alle sentenze civili e non soltanto a quelle penali. Infatti, il giudice civile può essere chiamato ad accertare incidenter tantum la sussistenza del reato, al fine di decidere sul risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 cod.civ. (cfr., Corte Cost. sent. 414/1989).
A tal proposito, giova rilevare che la i giudici di vertice, intervenendo in merito all’interpretazione di detta disposizione, aveva già da tempo avuto modo di chiarire che in tema di imposta di registro: “la norma dell’art. 59, fa generico riferimento alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e tale relazione va intesa in senso ampio, sì da comprendere tutti i fatti che possano ‘astrattamente’ configurare una ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale”. (cfr., Cass. sent. n. 5952/2007; Cass. sent. n. 24096/2014).
Pertanto, la Suprema Corte ha affermato che, al fine di determinare la prenotazione a debito, è sufficiente che i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato, così come avvenuto nel caso di specie, laddove il giudice d’appello, ritenendo che la violazione di norme del codice della strada integrasse un fatto penalmente rilevante, ha evitato di gravare il danneggiato di ulteriori spese in applicazione dei principi sopra enunciati.
Ne deriva che il “danneggiato da fatto-reato” va dichiarato totalmente esente dall’obbligo tributario relativo alla registrazione del provvedimento giudiziario che gli riconosce il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale, in deroga al generale vincolo di solidarietà che accomuna tutte le parti processuali.
In virtù delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso è stato rigettato e la parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.