Sentenze illegittime senza adeguata motivazione
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365I consulenti che hanno avuto esperienze di vario genere nelle CTP e CTR sapranno sicuramente “mettere a fuoco” in breve tempo la problematica risolta in maniera condivisibile da parte della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 20634/2015.
A tutti sarà capitato di incappare nella commissione che si ritiene “collaudata” e che dunque non ha bisogno di confrontarsi con l’esterno, di ascoltare le parti (anche il rappresentante dell’Ufficio) e che finanche ha deciso prima ancora di discutere (chi scrive personalmente ha avuto anche tale esperienza), concedendo pochi secondi ai partecipanti. L’esito di queste bizzarre udienze è poi rinvenibile nella motivazione della sentenza stessa, di solito stringata se non superficiale e certamente non esaustiva relativamente alle problematiche affrontate.
Finalmente qualcosa si muove, posto che la Corte di Cassazione bacchetta inesorabilmente questi atteggiamenti, con frasi anche molto severe: sarebbe auspicabile un maggior controllo delle (in)capacità tecniche di alcuni componenti delle commissioni e delle modalità con cui si conducono determinate udienze, magari rimuovendo coloro che ormai sono “fuori” dal tempo e disallineati (per non dire non aggiornati e preparati) rispetto al contesto tributario divenuto clamorosamente complesso.
L’affermazione incriminata contenuta nella sentenza della CTR impugnata e che ha scatenato l’indignazione della Corte di Cassazione riguarda la circostanza secondo cui sia il giudice che l’ufficio accertatore non sono tenuti “a valorizzare tutte le possibili componenti passive della gestione […] attingendo da questo o da quello ufficio” e che conseguentemente le pretese di parte “si rivelano a tal punto inconferenti e velleitarie da esimere questa Commissione da qualsivoglia considerazione”.
In effetti trattasi di un’affermazione inaccettabile, posto che:
- In sostanza stabilisce che gli uffici tributari possono anche non perseguire lo scopo per cui sono preposti, ossia verificare e applicare la giusta tassazione in aderenza al disposto dell’articolo 53 Costituzione, quasi implicitamente affermando che gli uffici medesimi possono fare quel che vogliono (circostanza da evitare in maniera assoluta avendo conosciuto le tristi stagioni dei “budget spinti” e dei recuperi a tutti i costi, che ancora persistono in diverse esperienze);
- Ben più grave, sostiene che il giudice tributario possa ritenersi sollevato da qualsiasi valutazione delle obiezioni mosse (e la domanda a questo punto spontanea riguarda l’utilità del giudice medesimo).
La Corte di Cassazione è tranciante al riguardo, sottolineando che una simile argomentazione “implica la totale abdicazione del giudice di merito, non risultando evidenziata in alcun modo la ragione per cui: a) le risultanze istruttorie non consentivano di tenere conto dei componenti passivi di reddito; b) le pretese dell’Ufficio dovevano ritenersi fondate in relazione ai fatti costitutivi concernenti le singole fattispecie d’imposta”.
I giudici di legittimità in particolare evidenziano che il ricorrente aveva adeguatamente illustrato e documentato le proprie richieste, producendo i bilanci di esercizio ed evidenziando i costi sostenuti che avrebbero dovuto essere riconosciuti nella determinazione del reddito, nonché fornendo ulteriore documentazione contabile “illegittimamente” (questo l’avverbio utilizzato nella sentenza in commento) trascurata dalla CTR. Il giudizio espresso verso l’operato della CTR è durissimo: “La completa pretermissione da parte della CTR dell’esame e del giudizio sulla idoneità o meno della produzione documentale indicata, ad integrare la prova della esistenza dell’an e del quantum dei componenti negativi di reddito e dell’assolvimento dell’IVA dovuta per l’anno d’imposta 1998, determina una palese lacuna nella motivazione della sentenza che risulta affetta dal vizio di legittimità denunciato e deve pertanto essere cassata”.
Peraltro la lectio magistralis continua anche in riferimento ad una ulteriore contestazione mossa dal ricorrente, che lamentava l’asettica riduzione stabilita dalla CTR di un punto percentuale del ricarico sulla base del riscontro dei “documenti acquisti al presente giudizio”. La Corte di Cassazione infatti, non solo rimarca l’utilizzo da parte della CTR di una formula di mero stile “che prescinde dalla esatta individuazione dei documenti esaminati”, ma sottolinea soprattutto la lacunosità del ragionamento “non essendo verificabile alla stregua dei documenti indicati quale sia il percorso logico seguito: a) per ritenere inattendibili i dati esposti nei bilanci societari; b) per conciliare l’adesione alla motivazione della CTP secondo cui la società insolvente non produce reddito, con l’applicazione di una percentuale di redditività ridotta di un punto […]”.
Non vi è dubbio che si sia innanzi ad un giudicato davvero significativo. Residua però la perplessità che ancora non siano stabiliti dei meccanismi per poter eliminare alla base giudicati talmente carenti e garantire un giusto processo tributario a tutti i protagonisti (amministrazione finanziaria inclusa) di un settore di elevata delicatezza socio economico.
L’auspicio è che in futuro siano rispettati i dettami che la stessa sentenza n. 20634/2015 sottolinea circa la redazione delle sentenze tributarie, la cui motivazione deve articolarsi in una serie di passaggi logici così schematizzati:
- Ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione controversa;
- Individuazione degli elementi probatori dimostrativi dei fatti e relativa selezione di quelli ritenuti decisivi per la formazione del convincimento del giudice;
- Indicazione delle ragioni per cui “alla fattispecie concreta, come rilevata in base ai fatti provati, debbono essere ricollegati determinati e non altri effetti giuridici (ovvero le ragioni della applicazione della “regola iuris” al rapporto controverso)”.