28 Luglio 2021

Senza certificato responsabilità senza limiti del cessionario d’azienda

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18117/2021, che già ha formato oggetto di commento nel precedente contributo “Limiti alla responsabilità tributaria del cessionario di un ramo d’azienda”, come si era anticipato, propone diversi spunti di riflessione sulla questione della responsabilità del cessionario di azienda nell’ambito della disciplina regolata dall’articolo 14 D.Lgs. 472/1997.

Un aspetto di comune interesse è rappresentato dal ruolo giocato dal “certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti” che è previsto dal comma 3 dell’articolo 14, il quale dispone che laddove tale certificato sia “negativo” questo abbia “pieno effetto liberatorio del cessionario” che ugualmente è liberato laddove “il certificato non sia rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta”.

Ci si pone, però, un interrogativo: cosa accade al cessionario se non richiede il certificato?

Una precedente giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 17254/2017) aveva assunto una posizione per così dire più lasca, in quanto aveva affermato che la norma non introduce un obbligo del cessionario di richiedere il certificato, bensì solo una facoltà che gli consente di godere una “liberatoria anticipata”; tale sentenza aveva soprattutto affermato che la limitazione della responsabilità del cessionario al debito risultante alla data del trasferimento dagli atti dell’Amministrazione Finanziaria non potesse essere riservata solo al cessionario che preventivamente domanda all’Amministrazione l’attestazione della posizione debitoria del cedente, perché altrimenti la norma, che nasce con una “ratio di favore” per il contribuente, verrebbe ad assumere un “effetto sostanzialmente sanzionatorio” tanto che avvicinerebbe la posizione del cessionario non richiedente il certificato alla stessa posizione del cessionario in caso di operazione compiuta in frode (articolo 14, commi 4 e 5, D.Lgs. 472/1997).

Quindi, la mancata richiesta del certificato da parte del cessionario non avrebbe un effetto di modifica peggiorativa del perimetro della sua responsabilità solidale con il cedente, bensì lo priverebbe dell’effetto liberatorio anticipato proposto dalla norma.

Rispetto a questa interpretazione si pone tuttavia in netta opposizione la recente ordinanza qui in commento, la quale interpreta la norma in una prospettiva diversa, che è intesa voler “premiare la diligenza (ndr. del cessionario) nell’assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente”.

Ebbene, laddove questi non ottemperi a quella che viene aggettivata come una “diligente condotta”, ne consegue che si realizzerebbe in capo al soggetto cessionario una sorta di “responsabilità oggettiva in bianco” che riguarderebbe tutti i debiti fiscali del cedente relativi al triennio anteriore alla cessione, ed anche se al momento della cessione essi non risultavano dagli atti dell’Amministrazione.

Si avrebbe quindi una responsabilità che, secondo questa posizione interpretativa della Cassazione, si àncora sulla “condotta omissiva del contribuente”.

Perciò, il cessionario che non si adopera per richiedere agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria la certificazione riferita alla posizione debitoria del cedente, si espone, secondo questa interpretazione assai punitiva, al rischio di rispondere anche del debito fiscale non ancora accertato dall’Amministrazione al momento della cessione.

Ed è ciò che si è verificato esattamente nel caso oggetto dell’ordinanza in commento, in cui, a fronte di una cessione di ramo di azienda avvenuta nel 2006, senza che il cessionario avesse richiesto la certificazione all’Amministrazione Finanziaria, in seguito ad un controllo automatizzato compiuto nel 2007 – perciò ben oltre il momento del trasferimento dell’azienda – emerse un debito fiscale riferito al 2004, e quindi rientrante nel triennio di responsabilità solidale del cessionario.

Secondo la Cassazione, in questa circostanza non poteva trovare applicazione il limite dell’articolo 14, comma 2, D.Lgs. 472/1997 che circoscrive la responsabilità del cessionario al debito risultante alla data del trasferimento dagli atti dell’Amministrazione Finanziaria, nel presupposto che la responsabilità delineata dal comma 1 dell’articolo 14 sarebbe del tutto autonoma dalle disposizioni che seguono, ivi incluse quelle dei commi 2 e 3 dello stesso articolo.