20 Marzo 2024

Senza “vantaggio personale” niente sanzioni amministrative per violazioni tributarie al commercialista della società o dell’ente con personalità giuridica

di Angelo Ginex
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Responsabilità amministrativa per violazioni tributarie

Nel caso di una o più violazioni tributarie, generalmente l’Amministrazione finanziaria irroga le relative sanzioni amministrative nei confronti sia della società o dell’ente dotato di personalità giuridica, sia della persona fisica, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto organico delle medesima con la prima (quindi, anche nei confronti del consulente esterno).

Il sistema di riferimento delineato dal D.Lgs. 472/1997 prevede che l’irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie avvenga sulla base della condizione soggettiva del trasgressore. È sancito infatti il principio di personalizzazione della sanzione, secondo cui è punibile direttamente la persona fisica che abbia commesso o concorso a commettere la violazione. E ciò anche nel caso di società o ente dotato di personalità giuridica, la cui responsabilità solidale si affianca a quella della persona fisica autrice della violazione che abbia agito nell’interesse della prima.

Questo impianto normativo è stato rafforzato dalle previsioni introdotte in occasione della riforma del sistema sanzionatorio penale-tributario (e nello specifico con l’articolo 19, D.Lgs. 74/2000), il quale ancora oggi sancisce, da un lato, il principio di specialità della sanzione penale rispetto a quella amministrativa quando le relative norme abbiano a oggetto uno stesso fatto e, dall’altro, la permanenza, in ogni caso, della responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 472/1997 che non siano persone fisiche concorrenti nel reato, e quindi dei soggetti dotati di personalità giuridica.

Successivamente, però, tale assetto è stato innovato mediante l’introduzione dell’articolo 7, D.L. 269/2003[1] il quale ha sancito il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti dotati di personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

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