Sequestro e confisca: impatto della riforma
di Massimiliano TasiniÈ oramai alle porte l’entrata in vigore del decreto legislativo che, in attuazione di alcune previsioni racchiuse nella legge delega di riforma del sistema tributario n. 23 del 2014, provvede a riformare il diritto penale tributario.
Tra le tantissime – e davvero complesse – questioni sul tappeto, va segnalata l’introduzione nel decreto legislativo n. 74 del 2000, dell’art. 12 bis, titolato Confisca, e dell’art. 18 bis, rubricato “Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell’ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari”.
L’art. 12 bis sostituisce il precedente art. 1 c. 143 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), come confermato dall’art. 14 della riforma, che, al suo art. 14 c. 1 lett. b) ne dispone la soppressione.
Nella versione previgente, la tecnica legislativa era stata diversa: la disposizione stabiliva infatti che “nei casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter del codice penale”.
Diversamente, il nuovo art. 12 bis stabilisce che “nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
Al di là dell’apparente diversità, coordinando le disposizioni si può ritenere che le stesse siano in perfetta continuità normativa, e ciò è senza dubbio rilevante, stante la previsione dell’art. 2 del Codice penale e tenuto conto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 97/2009, ha affermato la natura sanzionatoria dell’istituto.
Se ne deduce che la novella normativa non dovrebbe incidere sui provvedimenti già assunti dall’Autorità Giudiziaria.
Si rileva peraltro che l’art. 12 bis consente il sequestro con riferimento a tutti i reati tributari contemplati dal decreto 74: vengono pertanto in evidenza anche i reati, in passato non contemplati, di distruzione e occultamento delle scritture contabili obbligatorie (art. 10) e di emissione di fatture o altri documenti a fronte di operazioni inesistenti; al riguardo, si segnala che secondo la Suprema Corte, III Sezione Penale, in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, non può essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall’art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 – escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l’applicazione del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sentenza n. 42641 del 26/09/2013).
Il c. 2 del citato art. 12 bis stabilisce poi che “la confisca non opera per la parte che può essere restituita all’Erario”. Si auspica che tale previsione venga corretta nel senso dell’obbligatorietà, in luogo della facoltà, così da creare un automatismo, che dovrebbe “soddisfare” tutti: il reo (che può usare le somme sequestrate), l’Erario (che legittimamente le apprende) e l’Autorità Giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni.
Lascia invece sbigottiti la previsione dell’art. 18 bis, secondo cui “i beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative”. Pare davvero irragionevole e foriero di incomprensioni ed equivoci interpretativi anticipare tale momento alla fase del mero sequestro (in luogo della definitiva confisca): si ha qui una sensazione di reale impotenza …