Sequestro e confisca prima sui beni societari poi su quelli personali
di Luigi FerrajoliSecondo la Corte di Cassazione, nei confronti di una persona giuridica è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dai suoi organi, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità della persona giuridica.
Non è consentito, invece, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio. Non è neppure consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica, per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato.
La Corte di Cassazione ha espresso tali condivisibili principi di diritto nella sentenza n. 20763 del 19.05.2016, in una vicenda in cui i beni di un imprenditore, imputato dei reati previsti e puniti dagli artt.2 e 4 D.Lgs. n.74/00, in relazione a fatti attinenti la società di cui era amministratore, erano stati sottoposti a sequestro preventivo per equivalente ex art.1, co.143, L. n.244/07 (norma che all’epoca dei fatti disciplinava espressamente l’istituto del sequestro in relazione al compimento di reati tributari, successivamente abrogato dall’art.14, co.1, lett. b), D.Lgs. n.158/15).
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riesame emessa dal Tribunale di Bergamo, lamentando in particolare come si fosse illegittimamente proceduto direttamente al sequestro preventivo per equivalente dei suoi beni personali, in assenza della prova dell’impossibilità di effettuazione del sequestro e della confisca in forma specifica nei confronti dei beni della persona giuridica.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, condividendo le argomentazioni svolte dalla difesa dell’imputato. In particolare, secondo i giudici di legittimità, il Tribunale di Bergamo avrebbe errato nel confermare la legittimità del sequestro sul rilievo che il sequestro preventivo del profitto del reato, qualora quest’ultimo sia costituito da un mancato esborso di denaro, possa avvenire esclusivamente nelle forme del sequestro per equivalente e che tale sequestro possa essere disposto sui beni intestati ad una persona giuridica solo quando l’ente costituisca lo schermo fittizio delle attività dell’amministratore.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la confisca diretta del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell’interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima.
Diversamente, si deve escludere la possibilità di procedere a confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisce come effettivo titolare.
La Cassazione ribadisce inoltre che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario.
E, pertanto, “qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato … Soltanto, quindi, nella ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro sorge la eventualità di far luogo ad una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l’imputato e per un valore corrispondente a quello del prezzo o profitto del reato, giacchè, in tal caso, si avrebbe quella necessaria novazione oggettiva che costituisce il naturale presupposto per poter procedere alla confisca di valore (l’oggetto della confisca diretta non può essere appreso e si legittima, così, l’ablazione di altro bene di pari valore)“.