24 Maggio 2016

Sequestro preventivo non superiore all’importo confiscabile

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 3547/2016 ha statuito che: “ai fini dell’individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”.

Con tale decisione la Corte conferma l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli disponeva il sequestro preventivo per equivalente dei beni immobili, mobili registrati e mobili, nonchè delle somme di denaro depositate sui conti correnti od altri rapporti finanziari di proprietà o comunque nella disponibilità dell’indagata, ricorrente nel giudizio di Cassazione.

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