30 Gennaio 2024

Sequestro preventivo: questioni proponibili in sede di riesame

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 321 c.p.p. conferisce al Giudice il potere di adottare, nelle more del procedimento penale, un decreto di sequestro preventivo con il quale apporre un vincolo di indisponibilità su una determinata res a fini cautelari. Tale misura cautelare “reale”, imponendo limitazioni sulla disponibilità di cose o beni, grava sul patrimonio dell’indagato ed è finalizzata all’esecuzione della futura confisca, diretta o per equivalente, delle cose che servirono (o furono destinate) a commettere il reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Con specifico riferimento ai reati tributari, l’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, nel contemplare la confisca e, quindi, il sequestro preventivo ad essa finalizzato, stabilisce che tale provvedimento possa avere ad oggetto i beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; e, in mancanza di questi, i beni nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Ai sensi del citato articolo 321, c.p.p., il provvedimento di sequestro, che è disposto dal Giudice competente a pronunciarsi nel merito con decreto o, se non è ancora stata esercitata l’azione penale, dal Giudice per le indagini preliminari, oppure, ancora, dallo stesso P.M. nel corso delle indagini preliminari (in presenza di situazione di urgenza), può essere immediatamente revocato, a richiesta dell’interessato, qualora risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dalla legge.

Inoltre, contro il decreto di sequestro emesso dal Giudice, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324 c.p.p., la quale, tuttavia, non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Sotto il profilo procedimentale, la richiesta di riesame è presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.

È importante evidenziare che, ai sensi del citato articolo 324, c.p.p., con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e, inoltre, chi ha proposto la richiesta ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.

Al riguardo, la Giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta al fine di chiarire molteplici aspetti.

Innanzitutto, la mancata proposizione della richiesta di riesame, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale (quale, ad esempio, il sequestro preventivo), non preclude all’interessato la possibilità di richiedere, anche in assenza di fatti sopravvenuti, la revoca della misura cautelare, eccependo l’originaria insussistenza dei presupposti del sequestro (Cassazione n. 3838/2017).

Poi, con specifico riferimento al caso in cui il Pubblico Ministero, nelle more del sequestro preventivo, abbia disposto la citazione diretta a giudizio dell’imputato, si è rilevato che la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato non è preclusa dalla suddetta circostanza (Cassazione n. 19991/2017).

Sotto altro profilo, invece, la Corte di Cassazione ha affermato che, in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro, non è proponibile la questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi delicti, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato (Cassazione n. 26588/2014).

Quanto ai provvedimenti del Giudice che procede in ordine ai poteri e all’operato dell’amministratore giudiziario, è stato precisato che questi, non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive e attuative della misura, non sono impugnabili davanti al giudice dell’appello cautelare ex articolo 322-bis c.p.p., ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 666, comma quarto, c.p.p. (Cassazione n. 28003/2014).

Con riferimento al requisito motivazionale, è stato affermato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del “periculum in mora, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo (Cassazione n. 47912/2023).

Da ultimo, è escluso che il Tribunale possa avvalersi del potere d’integrare la motivazione per rimediare alla parziale inosservanza dei canoni cui deve obbedire l’ordinanza che dispone il vincolo.

Nello specifico, la Cassazione ha affermato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale di cui all’articolo 309, comma 9, c.p.p., sono applicabili in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Cassazione n. 1261/2024).