Serit paga le spese processuali avendo iscritto ipoteca post sgravio
di Luigi FerrajoliCorte di Cassazione, con
Ordinanza n. 16948/2014, confermando la sentenza pronunciata dalla CTR Palermo ha
rigettato il ricorso avanzato dalla (ex) Serit Sicilia Spa (dal 1.09.2012 divenuta Riscossione Sicilia Spa) in materia di iscrizione di ipoteca nonostante il
provvedimento di sgravio.
de qua che la stessa (ex) Serit Spa è tenuta a
rifondere alla società contribuente
le spese del giudizio incardinato innanzi ad essa.
cessazione della materia del contendere in merito all’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca promossa dalla società contribuente, aveva
condannato la (ex) Serit Spa alla
rifusione delle spese del giudizio in favore della stessa società e dell’Agenzia delle Entrate.
ratio sottesa alla pronuncia impugnata era identificabile nel fatto che
l’iscrizione di ipoteca oggetto di attenzione si fosse concretizzata in un
momento cronologicamente successivo rispetto alla sopravvenienza dello sgravio dal ruolo della somma che detta ipoteca avrebbe dovuto garantire.
comunicazione telematica dell’avvenuto sgravio le fosse stata rivolta
successivamente rispetto al momento nel quale aveva provveduto
a tale iscrizione, richiamando al contempo la
validità e la rilevanza della stessa.
la Corte di Cassazione disattende le doglianze della ricorrente premurandosi di chiarire come esse non risultino confacenti rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza della CTR Palermo.
non aveva assolutamente posto in discussione la concatenazione cronologica degli eventi che, come ricostruito dalla stessa (ex) Serit Spa, vedeva lo sgravio
de quo precedere l’iscrizione dell’ipoteca e questa a sua volta antecedere la comunicazione del primo da parte dell’AdE alla ricorrente.
la sentenza impugnata non sminuisse affatto la rilevanza e la validità di tale comunicazione telematica.
piuttosto la
“negligenza” dimostrata dall’Agente della riscossione nel procedere all’iscrizione ipotecaria contestata.
sarebbe stata abilitata (e tenuta) ad operare relativo
controllo sulla sua insussistenza prima di procedere con detta iscrizione.
all’effettiva possibilità per la ricorrente
di compiere il doveroso controllo sulla tempestività dell’iscrizione di ipoteca quanto in relazione all’
obbligo posto in capo ad essa
di provvedere in tal senso meritano conferma.
conferma la censura da quella
operata.
professionalità e la
competenza, evidentemente, sono valori che (oltre ad essere stati riconosciuti esplicitamente dal codice etico del pubblico Agente della riscossione, cioè Equitalia, che minimamente partecipa la stessa Riscossione Sicilia S.p.A.) debbono informare l’agire di
tutti i soggetti abilitati all’esercizio della riscossione dei tributi.
comportamento negligente assunto dall’Agente della riscossione a detrimento del privato.
utilizzo essenzialmente improprio dal punto di vista giuridico dell’ipoteca.
comportamento ritenuto meritevole di sanzione, prova ne sia il fatto che non è stato valutato equo l’addossare il pagamento delle spese processuali alla società contribuente ed all’Agenzia delle Entrate prima dalla CTP Messina, poi dalla CTR Palermo ed infine dalla Corte di Cassazione lungo l’arco dei tre gradi del giudizio.
dell’importanza della diligenza quale criterio operativo degli Agenti della riscossione.