Servizi di accoglienza migranti resi da cooperative con Iva al 5%
di EVOLUTIONIl comma 960 della legge di Stabilità 2016 ha previsto l’abrogazione del numero 41-bis) della Parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, che stabiliva l’applicazione dell’aliquota del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi.
Contestualmente, la disposizione ha introdotto la Parte II-bis nella Tabella A prevedendo che sono soggette all’aliquota del 5% “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”.
Le prestazioni dell’articolo 10, comma 1, del D.P.R. 633/1972 a cui fa riferimento il citato numero 1) della nuova Parte II-bis sono:
- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ( 18);
- le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali ( 19);
- le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici ( 20);
- le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie ( 21);
- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS ( 27-ter).
L’aliquota del 5% trova applicazione laddove:
- le prestazioni siano rese “da cooperative sociali e loro consorzi”;
- i servizi siano destinati a talune categorie disagiate quali quelle “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.
L’aliquota del 5% si rende applicabile, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti.
È poi il caso di evidenziare che il comma 962 dell’articolo 1 della L. 208/2015 ha previsto la soppressione dell’articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, della L. 296/2006, che consentiva alle cooperative sociali e loro consorzi – optando per la previsione di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 460/1997 – di beneficiare del regime fiscale più favorevole, tra quello proprio delle ONLUS e quello dettato dalla normativa speciale di riferimento.
In sintesi, quindi, secondo l’attuale disciplina le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui al n. 18, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 27-ter dell’articolo 10 del decreto Iva, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter, sono assoggettate:
- all’aliquota Iva del 5%, se rese da cooperative sociali e loro consorzi;
- al regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;
- all’aliquota Iva ordinaria del 22%, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nel regime di esenzione di cui di cui al 18, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 27-ter dell’articolo 10 del decreto Iva.
A conferma di ciò, con la risoluzione 74/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che ai servizi di gestione dei centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico, affidati a una cooperativa sociale o un loro consorzio si applica l’Iva nella misura ridotta del 5%.
Peraltro, ricorda il documento di prassi, che affinché possa trovare applicazione l’aliquota del 5%, le cooperative sociali e loro consorzi devono effettuare, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le predette prestazioni nei confronti di soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter dell’articolo 10 del decreto Iva, tra cui sono riconducibili “le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”, quindi è necessario, stante il dettato normativo, che detti requisiti coesistano contestualmente in capo al beneficiario.
Invece, è esclusa l’applicazione dell’Iva nell’ipotesi in cui il gestore sia un’associazione di volontariato, di cui all’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e sempre che le prestazioni in argomento rientrino tra le finalità istituzionali dell’ente, operando il regime di esenzione.
Il nuovo scenario delle aliquote Iva per le prestazioni socio-sanitarie si applica con riferimento alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31 dicembre 2015.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
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