24 Giugno 2022

Servizi in deroga sotto la soglia di 5.000 euro fuori dall’esterometro

di Clara PolletSimone Dimitri
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A decorrere dal 1° luglio 2022 l’esterometro a cadenza trimestrale viene sostituito dall’invio del singolo file XML allo SdI; la trasmissione telematica va effettuata secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file va effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Si pensi, ad esempio, ad una riparazione effettuata nel mese di luglio nei confronti di un committente Ue: in tal caso la fattura potrà essere emessa, ovvero il file XML potrà essere trasmesso allo SdI per assolvere all’obbligo comunicativo, al più tardi entro il 15 di agosto 2022 (Natura operazione N2.1).

Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (ad esempio, servizi ricevuti da soggetti passivi intra-Ue) o di effettuazione dell’operazione (servizi resi da prestatori extra-Ue).

Il nuovo adempimento, fino a pochi giorni fa, sembrava ricomprendere tutte le operazioni attive e passive effettuate con controparti estere, fatta eccezione per le sole operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Infatti, secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, i contribuenti avrebbero dovuto comunicare anche le fatture di acquisto relative ai c.d. servizi in deroga come, ad esempio, le spese relative al vitto e alloggio all’estero o il noleggio dell’auto a breve termine fuori dai confini nazionali. Si ricorda che le descritte operazioni, ricomprese nell’ambito dell’articolo 7-quater D.P.R. 633/1972, non sono rilevanti ai fini Iva in Italia e scontano l’imposta nello Stato estero in cui il servizio viene reso.

Per questo motivo, il committente nazionale può facoltativamente scegliere di registrare l’operazione sul registro Iva acquisti (operazione non soggetta ai sensi del richiamato articolo 7-quater) oppure direttamente in contabilità generale.

L’inclusione di tali operazioni all’interno della comunicazione dei dati, a prescindere dalla modalità di registrazione operata dal contribuente, aveva creato grosse perplessità tra gli operatori, vista l’irrilevanza di tali acquisti ai fini delle bozze della dichiarazione annuale Iva, della comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe) e dei registri Iva.

Il legislatore è intervenuto ponendo un correttivo con l’articolo 12 D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali), pubblicato nella GU n. 143 del 21.06.2022.

Il Decreto Semplificazioni introduce una soglia minima per le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972: nello specifico, le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro sono escluse dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

In altri termini, dal 1° luglio 2022 i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, se di importo non superiore a 5.000 euro, non vanno trasmessi allo SdI; l’intervento non può che esser accolto con favore, evitando un inutile aggravio degli adempimenti in capo ai contribuenti.

Qualora il singolo acquisto superi la soglia dei 5.000 euro, invece, occorre trasmettere l’informazione al Sistema di Interscambio.

Secondo le specifiche tecniche della fatturazione elettronica (Allegato A, versione 1.7), nel file XML va compilato il campo Natura operazione con il codice N2.2 in caso di “acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia”.

Inoltre, nella guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro (versione 1.6) l’Agenzia delle entrate ribadisce che il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SdI, in sostituzione dell’esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero non rilevanti ai fini Iva in Italia.

Ad avviso di chi scrive l’indicazione non convince, in quanto, è noto che la Natura operazione N2.1 è destinata ad accogliere tutte leoperazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies” e non solo – come parrebbe – quelle attive; in attesa di maggiori chiarimenti ufficiali, si ritiene che entrambe le soluzioni (Natura N2.1 o N2.2) portino al medesimo risultato considerato che trattasi, sul fronte delle operazioni passive, di operazioni non rilevanti ai fini Iva.

Rientrano tra le fattispecie in analisi:

  • le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato;
  • le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  • le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
  • le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
  • le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità.

Analoghe conclusioni valgono per gli acquisti di merceallo Stato esterosopra soglia come, ad esempio, l’acquisto di carburante o attrezzature utilizzate all’estero, fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-bis D.P.R. 633/1972.