12 Dicembre 2023

Servizi in farmacia: attenzione all’impostazione del registratore telematico

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La crescita esponenziale dei servizi nelle farmacie italiane pone come tema essenziale il loro corretto inquadramento sul piano fiscale. A tal fine, è fondamentale che il registratore telematico (che memorizza elettronicamente e trasmette telematicamente i corrispettivi giornalieri) sia impostato in modo corretto.

Le tipologie di servizi che una farmacia può erogare, oggi, ai propri clienti, sono davvero numerose. Sotto il profilo tributario, però, i servizi possono essere suddivisi in 2 macrocategorie: le autoanalisi e le analisi.

Le autoanalisi sono quei servizi in cui non si verifica l’intervento di un operatore sanitario; tipicamente si tratta delle prestazioni eseguite attraverso un macchinario, il quale talvolta può produrre una sorta di “auto-referto”. In questi casi il farmacista, al più, coadiuva il cliente nell’utilizzo della macchina. Questi servizi scontano l’Iva al 22% e non rappresentano una spesa detraibile per il cliente finale persona fisica.

Peraltro, il medesimo trattamento fiscale trova applicazione per tutti quei servizi di natura generica, quali, ad esempio, il servizio di prenotazione, oppure il noleggio di dispositivi medici.

Diversamente, i servizi di analisi sono tutti quei servizi resi alla persona fisica, in cui si verifica l’intervento di un operatore sanitario, come ad esempio lo psicologo, l’infermiere, il biologo nutrizionista, il fisioterapista, nonché il farmacista stesso. Va ricordato che possono intervenire in farmacia, quali operatori sanitari, esclusivamente i professionisti sanitari non prescrittori. Da notare che, generalmente, l’operatore sanitario che effettua il servizio rilascia, a fronte della prestazione, un referto. I servizi di analisi così intesi beneficiano del regime di esenzione Iva e per il cliente consumatore finale rappresentano una spesa sanitaria detraibile, laddove nel documento commerciale sia riportato il codice fiscale. Intatti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 18), D.P.R. 633/1972, l’esenzione dall’imposta trova applicazione se:

  • la prestazione ha natura di diagnosi, cura e riabilitazione;
  • il servizio è reso a una persona;
  • il prestatore è un soggetto abilitato all’esercizio di una professione sanitaria.

Ai servizi di autoanalisi e di analisi deve essere dedicato uno specifico reparto del registratore telematico; ciò è sicuramente vero quando la farmacia liquida l’Iva con applicazione del meccanismo della ventilazione e questo si verifica per la maggior parte delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

In particolare, in caso di applicazione della ventilazione, si può affermare che il registratore telematico debba essere impostato con almeno 3 macro-reparti:

  • uno o più reparti dedicati alle cessioni di beni per le quali (a tutte) si applica il meccanismo della ventilazione;
  • un reparto dedicato ai servizi con Iva al 22%;
  • un reparto dedicato ai servizi esenti Iva (n.4).

A ciascun reparto, poi, e nello specifico ai reparti dedicati ai servizi, devono essere correttamente “agganciati” i tasti del software gestionale della farmacia. Ciò significa che i tasti del gestionale da utilizzare per “scontrinare”:

  • i servizi esenti (es. l’“ECG”, il servizio di inoculazione del vaccino antiinfluenzale, il servizio tampone per lo streptococco) devono essere collegati – nel senso che i relativi corrispettivi devono confluire – nel reparto del registratore telematico dedicato ai servizi esenti;
  • i servizi di autoanalisi (e fiscalmente assimilati) devono essere collegati – nel senso che i relativi corrispettivi devono confluire – nel reparto del registratore telematico dedicato ai servizi con Iva al 22%.

Si deve, dunque, fare attenzione che i corrispettivi relativi ai servizi non confluiscano nel reparto o nei reparti delle vendite di farmaci, di parafarmaci e degli altri prodotti, i cui corrispettivi sono attratti dal meccanismo della ventilazione.

È, infine, appena il caso di ricordare che le operazioni esenti (ivi inclusi i corrispettivi esenti) concorrono alla formazione del pro-rata, con conseguente possibile penalizzazione circa la detraibilità generale dell’Iva assolta sugli acquisti. Possibilità che spesso è destinata a concretizzarsi, atteso che è sufficiente effettuare operazioni esenti per un importo di 7.500 euro su un ammontare di ricavi complessivi pari a 1.500.000 euro, per ricadere nella limitazione del pro-rata.