15 Ottobre 2018

Servizi relativi a beni immobili in occasione di eventi sportivi

di EVOLUTION
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Nella disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi applicabile dal 1° gennaio 2010, si distinguono le prestazioni rese nei confronti di committenti soggetti passivi IVA da quelle rese nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa della territorialità dei servizi relativi a beni immobili anche alla luce di un recente intervento dell’Agenzia.

L’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972 stabilisce, con riguardo sia ai rapporti B2B che a quelli B2C, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.

Ai sensi dell’articolo 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011, le cui disposizioni sono giuridicamente vincolanti dal 1° gennaio 2017, ai fini della territorialità, i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni.

In particolare, l’articolo 31-bis:

  • al paragrafo 1, fornisce indicazioni su ciò che si considera una prestazione di servizi relativa a beni immobili;
  • al paragrafo 2, fornisce un elenco di servizi immobiliari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 della direttiva Iva;
  • al paragrafo 3, fornisce un elenco di servizi non immobiliari che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 della direttiva Iva.

Sul piano operativo, per determinare se un servizio sia da considerare relativo a beni immobili, occorrerà:

  1. controllare che il servizio sia incluso nell’elenco di cui all’articolo 31-bis, paragrafo 2; in caso affermativo, il servizio rientra nell’ambito di applicazione della deroga prevista dall’articolo 7-quater, lettera a) del D.P.R. 633/1972;
  2. in caso di risposta negativa, verificare che il servizio sia escluso dall’applicazione della suddetta deroga, ai sensi dell’articolo 31-bis, paragrafo 3;
  3. verificare, se il servizio non è ricompreso in nessuno dei 2 suddetti elenchi, che lo stesso soddisfi qualsiasi altro criterio di cui all’articolo 31-bis, paragrafo 1.

La valutazione dell’esistenza di un “nesso sufficientemente diretto” fra il servizio erogato e il bene immobile deve essere effettuata in modo oggettivo a fronte dei criteri di cui all’articolo 31-bis, paragrafo 1, lettere a) e b), ossia il nesso sussiste per i servizi:

  1. lettera a): in cui l’esito deriva dal bene immobile (ad esempio, locazione di un fabbricato o ottenimento del diritto di pesca in un territorio delimitato); in altri termini, il servizio deriva da un bene immobile quando viene fatto uso dell’immobile, purché questo costituisca elemento indispensabile della prestazione;
  2. lettera b): erogati o destinati a un bene immobile (ad esempio, la riparazione di un fabbricato) aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Al riguardo va precisato che:

  • l’alterazione “giuridica” di un bene immobile deve comprendere ogni modifica della situazione giuridica di tale bene;
  • l’alterazione “fisica” di un bene immobile, presume che ogni tipo di modificazione di un bene immobile sia sufficiente per rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione in esame (compresi i servizi volti a impedire qualsiasi alterazione fisica).

Pertanto, anche modifiche di lieve entità che producono l’alterazione fisica di un bene immobile rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31-bis, paragrafo 1, lettera b), ad esempio, la manutenzione o la pulizia di strade, gallerie, ponti, fabbricati, ecc..

La centralità dell’articolo 31-bis è stata confermata con il Principio di diritto n. 2 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 24 settembre 2018, ove si afferma che l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972 in materia di servizi relativi a beni immobili si interpreta sulla base dei chiarimenti forniti dalla norma comunitaria e dagli orientamenti interpretativi comunitari.

In particolare, nell’occasione l’Agenzia ha precisato che “Nell’ipotesi di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che:

  • la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e
  • i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico,

la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia”.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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