Servizi resi a soggetti comunitari e assolvimento imposta di bollo
di Clara PolletSimone DimitriLe operazioni effettuate nei confronti di controparti non residenti, non stabilite in Italia (comunitari o extra-comunitari), come noto, non sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica; resta una facoltà del soggetto passivo nazionale scegliere, per le sole operazioni attive, di emettere una fattura elettronica in formato xml da trasmettere al Sistema di Intercambio (con codice destinatario “XXXXXXX”) e conservare in formato elettronico.
Tale scelta esonera il contribuente dalla trasmissione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), in scadenza il 30 aprile 2019 (invio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo).
Analizziamo in particolare le prestazioni di servizi “generiche” rese nei confronti di soggetti passivi Iva comunitari, per le quali il cedente nazionale emette una fattura fuori campo Iva articolo 7-ter – inversione contabile.
Tali operazioni, se di importo complessivo superiore a 77,47 euro, sono assoggettate all’imposta di bollo in quanto trattasi di operazioni fuori campo Iva.
Come previsto dall’articolo 6, comma 1, Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto le “fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.
Ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa I, allegata al D.P.R. 642/1972 sono invece assoggettate all’imposta di bollo di 2 euro, le fatture (sia cartacee che elettroniche) di importo complessivo superiore a 77,47 euro, emesse in relazione alle operazioni non soggette all’Iva. In altri termini, vige il principio di alternatività tra imposta di bollo e Iva.
Sul punto occorre ricordare che, fino al 31 dicembre 2009, le prestazioni di servizi relative alla lavorazione di beni mobili effettuate in Italia per conto di un soggetto comunitario con movimentazione del bene, rientravano nelle operazioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’articolo 40, comma 4-bis, D.L. 331/1993 e beneficiavano dell’esenzione dall’imposta di bollo.
Ad oggi, a seguito della riforma della disciplina della territorialità in materia di Iva, operata con il D.Lgs. 18/2010, di recepimento delle direttive comunitarie 2008/8/CE – 2008/9/CE – 2008/117/CE, le prestazioni di servizi generiche sono regolate dal citato articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, in virtù del quale “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
- quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi, da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”.
A distanza di anni dall’introduzione delle nuove regole sulla territorialità Iva, alcuni operatori continuano a non assolvere l’imposta di bollo nelle operazioni descritte, nella convinzione che l’articolo 7-ter possa ancora beneficiare dell’esenzione dall’imposta in commento, così come avveniva fino al 31 dicembre 2009.
Si segnala che la Direzione Regionale del Piemonte ha affrontato la questione con la consulenza giuridica n. 901-7/2013, confermando che le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di un soggetto comunitario, escluse dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto territoriale, devono scontare l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa I, allegata al D.P.R. 642/1972.
Definito il presupposto oggettivo, veniamo alle modalità di versamento. Come ricordato, il prestatore nazionale può scegliere se:
- emettere una fattura cartacea nei confronti del proprio committente comunitario e, conseguentemente, assolvere l’imposta tramite marca da bollo da 2 euro (riepilogando l’operazione nell’esterometro) oppure,
- emettere una fattura elettronica da trasmettere al SdI, applicando il bollo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014.
In quest’ultimo caso il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento (D.M. 28.12.2018) tramite modello F24 o bonifico bancario/postale; per il primo trimestre 2019, il versamento deve essere effettuato entro il 23 aprile 2019 (il 20 aprile cade di sabato).
Con la risoluzione 42/E/2019 sono stati istituiti appositi codici tributo da utilizzare per il versamento trimestrale dell’imposta dovuta, di seguito riepilogati:
- 2521 – riferito al primo trimestre,
- 2522 – riferito al secondo trimestre,
- 2523 – riferito al terzo trimestre,
- 2524 – riferito al quarto trimestre.
Ricordiamo, infine, che dal mese di aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio; il servizio è disponibile nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”.
17 Aprile 2019 a 9:15
Sarebbe opportuno che il Ministero dicesse che se l’importo trimestrale da versare non supera un certo importo (ad es. 20 euro) l’imposta stessa verrà riportata a debito nei trimestri successivi e versata in unica soluzione entro il termine dell’ultimo trimestre