2 Agosto 2023

Servizi su beni immobili e trattamento ai fini Iva

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, prevede quanto segue: “si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”.

In materia di territorialità Iva relativamente ai servizi immobiliari, pertanto, non trova applicazione la regola generale contenuta nell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, secondo cui l’Iva è dovuta nel Paese in cui è stabilito il committente (nell’ambito dei rapporti B2B), ovvero il prestatore (nei rapporti B2C); ai fini della tassazione rileva il luogo in cui è situato l’immobile a prescindere dallo status del committente (c.d. servizi in deroga).

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