Servizi su immobili all’estero da identificare anticipatamente
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariSovente si verificano situazioni nelle quali vengono rese prestazioni di servizi relative a immobili situati all’estero, normativamente contenute all’interno dell’articolo 7-quater comma 1 lett. a) del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato:” le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”. Il concetto di territorialità, che di primo acchito si rileva nella norma, si configura nel luogo di ubicazione dell’immobile. Tale considerazione tuttavia non è sufficiente a fornire un riscontro puntuale di tutte le prestazioni che vengono rese soprattutto con riferimento ad alcuni servizi tra i quali:
- perizie e consulenze;
- concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili;
- prestazioni di agenzia.
In relazione al punto 1), interventi di prassi, tra i quali la risoluzione 153/E/2002, definiscono la perizia una prestazione diretta a individuare – oggettivamente – concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, anche se implicano cognizioni o calcoli tecnico-scientifici. Il servizio di consulenza, invece, attiene ad una attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri ed in cui assume preminente rilevanza la valutazione soggettiva del consulente. L’intento del documento sopra citato è appunto differenziare l’attività di perizia da quella di consulenza in ordine all’attribuzione di una disciplina Iva piuttosto che un’altra. La circolare n. 37/E/2011 affronta la questione in maniera puntuale, stabilendo che le perizie relative a beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione ovvero al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari (esempio le prestazioni rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti) rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 7 quater, comma 1, lett. a). Non si applica la medesima disposizione ai servizi di consulenza, come la predisposizione dell’atto di vendita di un immobile o la valutazione dei profili fiscali dell’operazione da parte del tributarista, in quanto non afferiscono in senso stretto alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari. Viene appunto specificato che questi ultimi rilevano sotto il profilo territoriale nello Stato del committente se rese a committenti soggetti passivi d’imposta.




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