Servizi su immobili all’estero da identificare anticipatamente
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariSovente si verificano situazioni nelle quali vengono rese prestazioni di servizi relative a immobili situati all’estero, normativamente contenute all’interno dell’articolo 7-quater comma 1 lett. a) del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato:” le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”. Il concetto di territorialità, che di primo acchito si rileva nella norma, si configura nel luogo di ubicazione dell’immobile. Tale considerazione tuttavia non è sufficiente a fornire un riscontro puntuale di tutte le prestazioni che vengono rese soprattutto con riferimento ad alcuni servizi tra i quali:
- perizie e consulenze;
- concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili;
- prestazioni di agenzia.
In relazione al punto 1), interventi di prassi, tra i quali la risoluzione 153/E/2002, definiscono la perizia una prestazione diretta a individuare – oggettivamente – concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, anche se implicano cognizioni o calcoli tecnico-scientifici. Il servizio di consulenza, invece, attiene ad una attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri ed in cui assume preminente rilevanza la valutazione soggettiva del consulente. L’intento del documento sopra citato è appunto differenziare l’attività di perizia da quella di consulenza in ordine all’attribuzione di una disciplina Iva piuttosto che un’altra. La circolare n. 37/E/2011 affronta la questione in maniera puntuale, stabilendo che le perizie relative a beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione ovvero al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari (esempio le prestazioni rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti) rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 7 quater, comma 1, lett. a). Non si applica la medesima disposizione ai servizi di consulenza, come la predisposizione dell’atto di vendita di un immobile o la valutazione dei profili fiscali dell’operazione da parte del tributarista, in quanto non afferiscono in senso stretto alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari. Viene appunto specificato che questi ultimi rilevano sotto il profilo territoriale nello Stato del committente se rese a committenti soggetti passivi d’imposta.
Per quanto riguarda il punto 2) si applica la disposizione dell’articolo 7 quater, comma 1, lett. a) alle prestazioni come la locazione, sub-locazione, concessione e sub-concessione, le quali in sostanza possiedono la caratteristica di attribuire al committente, da parte del prestatore, diritti di utilizzazione dell’immobile. Si noti che dalla norma in esame è escluso il diritto di usufrutto, in quanto si riferisce alla costituzione o al trasferimento di diritti reali di godimento su immobili.
Da ultimo il punto 3) stabilisce che rientrano nel medesimo precetto le prestazioni di agenzia, considerando tali tutte le prestazioni di intermediazione relative alla cessione di immobili (compresa la costituzione o il trasferimento di diritti reali sugli stessi) ovvero alla concessione di diritti di utilizzazione degli stessi (prestazioni di locazione e sublocazione).
Alla luce di quanto affermato e riportato in questo intervento, si rende opportuno, in sede di applicazione della norma in oggetto, ovverosia dell’articolo 7 quater lett. a), valutare previamente il tipo di attività svolta dal soggetto, considerando appunto che il precetto non è di portata polivalente, ma limitata a determinate fattispecie.