Servizio di car sharing escluso dal reddito di lavoro dipendente
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl rimborso al dipendente delle spese sostenute per il servizio di car sharing all’interno del territorio comunale in cui è situata la sede di lavoro è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. È quanto emerge dalla lettura della risoluzione 83/E/2016, con cui è stato prospettato all’Agenzia delle Entrate la fattispecie di una società che rimborsa ai propri dipendenti la spesa sostenuta per l’utilizzo del servizio di car sharing per le trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale in cui è stabilita la sede di lavoro. Come noto l’articolo 51, comma 5, del Tuir stabilisce che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore (…)”. La riportata disposizione normativa costituisce una deroga al principio generale secondo cui i rimborsi di spese sostenute dal dipendente per le trasferte eseguite per motivi di lavoro sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, laddove la trasferta avvenga nello stesso Comune in cui è stabilita la sede di lavoro il rimborso delle spese è imponibile in capo al dipendente, ad eccezione dei “biglietti” relativi al trasporto pubblico. In buona sostanza, dal quadro normativo in materia di reddito di lavoro dipendente emerge che:
- quale regola generale il rimborso di spese per vitto, alloggio ed utilizzo della propria autovettura (rimborso chilometrico) erogato dal datore di lavoro al proprio dipendente per trasferte nell’ambito dello stesso territorio comunale della sede di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente;
- quale eccezione, è in ogni caso escluso dal reddito di lavoro dipendente il rimborso delle spese sostenute nell’ambito del medesimo Comune della sede di lavoro per il trasporto comprovato dai documenti emessi dal vettore. In tale ambito rientrano i trasporti comprovati dai cd. “biglietti” (metropolitana, autobus, ecc.), ovvero da altra documentazione rilasciata dal vettore (ad esempio la ricevuta del taxi).
Con la citata risoluzione 83/E è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se nell’ambito dei rimborsi esclusi da tassazione vi rientrano anche quelli relativi al car sharing in cui la fattura emessa dalla società di gestione del servizio nei confronti del dipendente individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato (con indicazione del luogo di ritiro e di consegna dell’auto), la distanza percorsa, la durata ed infine l’importo dovuto. Tutte le citate informazioni sono presenti nella documentazione che la società di car sharing rilascia ai fini di comprovare l’effettiva fruizione del servizio. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza della puntualità delle informazioni contenute nella descritta documentazione, il servizio di car sharing può essere equiparato ad una spesa di trasporto comprovata dalla documentazione emessa dal vettore il cui rimborso deve essere escluso dal reddito di lavoro del dipendente che ha fruito del servizio stesso. Alle stesse conclusioni, si legge nella stessa risoluzione 83/E, si perviene anche nell’ipotesi in cui l’intestataria della fattura emessa dalla società di car sharing è la società/datore di lavoro ed al lavoratore è rimborsata la spesa sostenuta per l’effettivo utilizzo del veicolo (cd. “utilizzo incrociato”).
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