Servizio di Web cloud fuori dal Patent Box
di Davide AlbonicoCome noto, il “Patent Box“, introdotto nell’ordinamento nazionale dall’articolo 1, commi 37 – 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali.
Rientrano, in particolare, nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, nonché dall’utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
Come indicato nella relazione illustrativa, il regime ha il preciso obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:
- incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
- incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
- favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Con la risposta n. 52 del 25 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, in risposta ad uno specifico interpello, è intervenuta nuovamente sul perimetro dei beni immateriali agevolabili che ha, fin dall’introduzione della norma, destato numerosi dubbi e difficoltà di individuazione.
In particolare, nel caso in oggetto, la società istante Alfa, che sviluppa, vende e mette in opera su piattaforma web configuratori di prodotti grafici, e che ha iniziato a sperimentare l’utilizzo del configuratore e dei relativi archivi su piattaforma web, ottiene principalmente tre tipologie differenti di ricavi:
- quelli riconducibili, mediante licenza iniziale, alla concessione in uso dei software, che possono essere fisicamente installati nelle postazioni utilizzate dal cliente oppure utilizzati attraverso l’accesso a una piattaforma web cloud;
- quelli riconducibili alla realizzazione e alla concessione in uso di implementazioni e personalizzazioni dei software sulla base delle specifiche richieste avanzate dal singolo cliente;
- ricavi aggiuntivi riconducibili ad attività di assistenza e/o manutenzione.
Alfa, che intende esercitare l’opzione per il Patent Box, chiede se siano agevolabili i proventi derivanti dalla concessione in uso del software realizzato internamente, il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma web cloud, in luogo dell’installazione fisica sulla singola postazione di lavoro del cliente.
A parere dell’Agenzia, conformemente con la precedente risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E ed in osservanza al principio OCSE del c.d. nexus approach, l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright rientrano nel perimetro delle attività di ricerca e sviluppo rilevanti qualora rappresentino un esercizio esclusivo di una c.d. prerogativa autoriale, ovvero quando, contestualmente:
- possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;
- accrescono il valore economico del software;
- sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile;
- sono il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel software
Tra queste attività con prerogativa autoriale non rientra il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud fornito dal proprietario dello stesso. Il canone per l’utilizzo del servizio cloud remunera la sola connessione tecnica del software allo stesso ed è quindi estraneo al perimetro di tutela del software.
Diversamente, i canoni dovuti per la concessione in uso del software, indipendentemente dalla modalità attraverso cui esso viene utilizzato (cd-rom, chiavetta USB, cloud), rientrerebbero nel perimetro della tutela.
Nonostante difatti, in linea di principio, il reddito ritraibile dalla concessione in uso di un software fornito anche per il tramite di un servizio di collegamento informatico al web cloud è riconducibile al regime agevolativo del Patent Box, quest’ultimo servizio, non essendo assimilabile a un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software, non rientra tra i ricavi agevolabili.