29 Luglio 2014

Sette chiarimenti sul visto di conformità

di Giovanni Valcarenghi
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Nel caso controverso di sabato abbiamo evocato alcuni dubbi che sono ancora pendenti in materia di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti da imposte dirette (formati dal 2013 in avanti) per importi superiori a 15.000 euro. L’avvicinarsi del termine di invio delle dichiarazioni richiede, appunto, urgenti chiarimenti di natura strategica che l’Agenzia delle entrate tarda ancora ad emanare.

A sopperire in parte a tale inerzia ha pensato il CODIS (coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti lombardi e dell’Italia centro-settentrionale) che, di concerto con la Direzione Regionale della Lombardia ha diffuso sette specifici chiarimenti sulla materia. Non tutti i problemi sono risolti, ma è già un primo passo che conforta gli operatori.

Vediamo, allora, in sintesi le indicazioni fornite:

  1. Unico elenco dei soggetti abilitati al visto. Era sorto il dubbio che vi fosse un doppio elenco di soggetti abilitati ad apporre il visto sulle dichiarazioni, uno valido per gli adempimenti pregressi ed un altro di nuova istituzione per il nuovo tipo di visto. Invece, viene confermata l’unicità dell’elenco, nel quale sono inseriti tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti necessari, hanno presentato apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 21 del DM 164/1999.
  2. Visto per imposte dirette e visto per crediti IVA. Da quanto indicato al precedente chiarimento, discende che tutti i soggetti già iscritti nell’elenco speciale centralizzato sono abilitati alla apposizione del visto necessario ai sensi dell’articolo 1, comma 574 della legge 147/2013.
  3. Invarianza dei requisiti della polizza assicurativa. Per l’apposizione del nuovo visto sono valevoli i precedenti requisiti della polizza eventualmente già stipulata per l’apposizione dei visto di conformità ai fini IVA. Quindi, i soggetti interessati non sono tenuti ad integrare in alcun modo il testo dei precedenti accordi contrattuali che, in linea di principio, dovrebbero coprire le sanzioni genericamente derivanti dall’apposizione del visto leggero su qualsiasi tipologia di dichiarazione fiscale. A tale riguardo, mi sembra opportuno aggiungere che è bene che ciascuno di noi verifichi il contenuto della propria polizza, a scanso di futuri equivoci.
  4. Visto sulla propria dichiarazione. Viene affermato che un soggetto iscritto all’elenco centralizzato può apporre il visto sulla propria dichiarazione, in quanto l’abilitazione non contempla particolari limitazioni, né si vede il motivo per cui si dovrebbe negare tale possibilità. Al riguardo, accogliendo con favore l’apertura, facciamo notare che è comunque necessario che sussistano tutti i requisiti di legge, fra i quali l’esistenza di una polizza a copertura di eventuali sanzioni; su tale punto, non esplicitamente trattato nel quesito, appare consigliabile verificare con il proprio assicuratore se tale copertura esista nel caso di visto della propria dichiarazione (e non di quella di un cliente).
  5. Soggetto abilitato e titolarità di partita IVA. Poiché il rilascio del visto presuppone la titolarità di una abilitazione Entrate, e dunque l’esercizio abituale di una professione, si ritiene che il soggetto “vistatore” debba essere titolare di partita IVA.
  6. Soggetto abilitato e contribuenti minimi. Non vi sono preclusioni a che il soggetto che appone il visto abbia adottato il regime dei minimi o regime di vantaggio.
  7. Momento di rilascio del visto. Viene confermato, anche se al riguardo avevamo già avuto rassicurazioni ufficiali da parte delle Entrate, che la compensazione dei crediti da imposte dirette (maturati dal 2013) per importi superiori a 15.000 euro non richiede la preventiva apposizione del visto o della preventiva presentazione della dichiarazione, come invece richiesto nel comparto IVA. Quindi la compensazione può tranquillamente avvenire prima del 30 settembre prossimo, purché il successivo modello Unico sia munito del visto.

Bene, dunque, per questi primi chiarimenti, anche se rimane vivo l’auspicio che altri (quelli più spinosi) ne seguano a brevissimo termine.