Le disposizioni applicative per l’attribuzione del tax credit sono state adottate con il D.M. 07.05.2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che ha individuato, tra l’altro, le tipologie di strutture alberghiere e di interventi ammessi al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile, i criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, le procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo, nonché le procedure finalizzate recupero dell’agevolazione nei casi di utilizzo illegittimo.
L’articolo 79 del Decreto Agosto, oltre a prevedere la già ricordata estensione temporale del tax credit, introduce ulteriori novità rispetto alla precedente disciplina, specificando, peraltro, che per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 10 D.L. 83/2014. Lo stesso articolo 79, inoltre, prevede espressamente l’adeguamento alle nuove norme del D.M. 07.05.2015.
Queste, in sintesi, le novità introdotte dal Decreto Agosto:
- la percentuale di fruizione del credito d’imposta passa dal 30% al 65% (si ricorda, peraltro, che la maggiore percentuale di recupero era già stata prevista dall’articolo 1, comma 4, L. 232/2016, in relazione alla precedente proroga della misura agevolativa per gli anni 2017 e 2018);
- il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ma per la sua liquidazione non si applica la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 dell’articolo 10 D.L. 83/2014(ne consegue la fruizione del beneficio in unica soluzione);
- nel novero dei beneficiari del tax credit vengono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica, gli stabilimenti termali (anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali), nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 L. 96/2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
La medesima disposizione stabilisce che rientrano tra le attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
La definizione di stabilimenti termali, invece, è contenuta nell’articolo 3 L. 323/2000, secondo cui le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
- risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi della specifica normativa vigente;
- sono in possesso della necessaria autorizzazione regionale;
- rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi definiti dalla normativa di settore.