Sezioni Unite: sì alla rettifica degli elementi pluriennali sull’esercizio successivo
di Angelo GinexIn tema di accertamento degli elementi reddituali pluriennali, l’amministrazione finanziaria è legittimata alla rettifica del componente di reddito ad efficacia pluriennale, per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, sull’esercizio successivo a quello in cui detto elemento è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio. È questo l’importante principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8500 depositata ieri 25 marzo.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria disconosceva la componente negativa di reddito data dalla svalutazione in bilancio del credito maturato da una stabile organizzazione in Italia per finanziamenti erogati ad una s.p.a. posta in amministrazione straordinaria.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato dalla società contribuente, aveva affermato che l’Agenzia delle entrate era decaduta dalla potestà di ripresa fiscale, perché non aveva rettificato, nei termini di legge, i redditi della stabile organizzazione per il periodo di imposta 2003 (nel quale era stata per la prima volta effettuata la svalutazione del credito).
Quindi, la medesima concludeva che i presupposti di tale svalutazione non potevano più essere rimessi in discussione dall’amministrazione finanziaria, né disconosciuti nel merito per il periodo di imposta 2004.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione lamentando, ai fini che qui interessano, la violazione e falsa applicazione degli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 7 D.P.R. 917/1986, per avere la CTR della Lombardia erroneamente ritenuto decaduta l’amministrazione finanziaria per effetto della mancata rettifica, nei termini, della iniziale appostazione della svalutazione pluriennale nel bilancio 2003 della stabile organizzazione.
In particolare, essa evidenziava che questa rettifica costituiva una mera facoltà e non un obbligo la cui mancata osservanza precludesse all’amministrazione finanziaria il recupero d’imposta per le annualità successive, in quanto ciascuna di esse è connotata da autonoma rilevanza e comunque non vi è un giudicato attestante la legittimità nel merito di tale svalutazione.
Assegnata la causa a decisione e intervenuta l’ordinanza interlocutoria con cui la sezione tributaria della Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente, il quale evidenziava la rilevanza pratica della questione, che interessa non solo la svalutazione di crediti, ma ogni fattispecie reddituale ad efficacia pluriennale (basti pensare alle recenti detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico degli edifici – cd. superbonus 110%), il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite.
Queste ultime hanno precisato innanzitutto come i fattori interpretativi chiave per la soluzione della questione posta fossero due: l’autonomia e l’annualità dei periodi di imposta.
In particolare, i Giudici di vertice hanno evidenziato che la periodizzazione annuale dell’imposta sul reddito e la novazione, tempo per tempo, di ciascuna obbligazione tributaria si riflettono sia sulla dichiarazione, la quale deve indicare “annualmente i redditi posseduti” (articolo 1 D.P.R. 600/1973), sia sull’accertamento, il quale deve essere notificato “a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” (articolo 43 D.P.R. 600/1973).
Ne deriva, secondo il ragionamento della Suprema Corte, che l’accertamento deve essere possibile, su ogni annualità, anche con riguardo al fatto costitutivo dell’elemento pluriennale dedotto e non soltanto alla correttezza della singola quota annuale di deduzione, e quindi la definitività, in conseguenza del mancato accertamento, della dichiarazione di prima emersione del componente pluriennale non porta con sé il diverso effetto della preclusività di sindacato per un periodo successivo.
Più precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 D.P.R. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio».
In virtù di ciò, quindi, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie sulla base del citato principio.