Tuttavia, l’imprenditore e il professionista (che intende aderire alla proposta di concordato) valuterà il cd. rischio dei controlli (cioè la possibilità di subirli o meno), che prende forma in riferimento ad un termine di comparazione, che è dato rispetto alla capacità operativa impegnata nei confronti dei soggetti che non aderiscono o che decadono (l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono).
Diciamo subito che dalla lettura della norma emerge che i poteri di controllo, in capo all’Amministrazione finanziaria, rimangono intatti, sia esterni che interni. E non poteva essere diversamente, atteso che non trattasi di un colpo di spugna.
Pertanto, gli uffici finanziari e la Guardia di Finanza potranno legittimamente continuare ad eseguire accessi (che altro non è che il semplice ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge, presso l’abitazione del contribuente), ispezioni (che consiste essenzialmente nell’effettuazione di indagini documentali, con particolare riguardo ai documenti e scritture contabili obbligatorie, al fine di controllarne sia la regolarità formale sia di riscontrarne i fatti e le situazioni realmente accaduti nell’attività economica) e verifiche ( con il quale l’articolo 52, D.P.R. 633/1972, invece, vuole riferirsi ad ogni altra attività di ricerca e di controllo).
Così come gli uffici finanziari e la Guardia di finanza potranno legittimamente continuare a notificare, questionari, inviti a comparire, ecc, anche nei confronti dei soggetti che concordano preventivamente e effettuare il controllo sul territorio, in ordine alla mancata emissione/memorizzazione degli scontrini/ricevute/fatture.
Permangono, inoltre, i poteri di controllo sulla base dei particolari meccanismi, previsti dall’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 e, ai fini Iva, dall’articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972. Così che, in presenza di determinate circostanze indiziarie, l’Ufficio potrebbe sempre attivare le indagini finanziarie.
L’esito della valutazione del rischio dei controlli sarà sia antecedente – per aderirvi – che successiva (effettuata cioè al termine dei periodi di imposta cui si riferisce il concordato, al fine di una eventuale prosecuzione dell’accordo) e dipende sostanzialmente da un fattore: se si sia stati oggetto, comunque, di una attività di controllo (anche ai fini Iva, dove non è previsto alcuno scudo).
E a prima vista appaiono maggiori i vantaggi che gli svantaggi atteso, fra l’altro, come anticipato, che in forza di quanto disposto dal comma 2, dell’articolo 34, D.Lgs. 13/2024, si affievoliscono, di fatto, i controlli nei confronti dei soggetti che aderiscono al concordato biennale.