7 Agosto 2019

Sì al beneficio fiscale per il donatario d’azienda che ne trasferisce la nuda proprietà

di Angelo Ginex
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Il proprietario di azienda ricevuta con atto a titolo gratuito, che entro il termine di cinque anni dall’acquisto trasferisce a terzi la sola nuda proprietà della medesima o di un ramo di essa mantenendone l’usufrutto, non decade dall’esenzione dell’imposta di donazione di cui ha beneficiato ex articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, poiché ciò gli consente di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa. È questo l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 231/E/2019.

L’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell’istanza proposta da un contribuente, che chiedeva se l’atto di cessione della nuda proprietà dell’azienda comportasse la decadenza dall’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.

Nella specie, l’istante riportava l’acquisto a titolo di donazione di un’azienda agricola, avente per oggetto l’esercizio di attività agricola, con richiesta di esenzione dall’imposta di donazione e conseguente assunzione dell’impegno a proseguire l’attività per almeno cinque anni.

Tuttavia, prima dello scadere del termine quinquennale era intenzionato a cedere a terzi la nuda proprietà di parte dell’azienda, riservandosi il diritto di usufrutto vita natural durante.

Secondo le proprie prospettazioni, il bene aziendale oggetto di cessione non avrebbe comportato il venir meno dell’esenzione di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, attesa la qualificazione del bene-azienda come universalità di mobili, nella quale le singole componenti potrebbero formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici, laddove non determinanti per l’esercizio dell’attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, pur confermando la conclusione cui è pervenuto l’istante ne ha chiarito gli assunti, discostandosi dalle motivazioni da essa addotta.

In particolare, essa ha chiarito che ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 sono esentati dal pagamento dell’imposta i trasferimenti di aziende, di rami d’azienda, di azioni e di quote sociali attuati in favore di discendenti e del coniuge con atti mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito, vincoli di destinazione e patti di famiglia.

Ratio della norma sarebbe quella di incentivare il passaggio generazionale delle aziende familiari, purché i beneficiari si obblighino a proseguire l’attività d’impresa o a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

Il mancato rispetto dell’obbligo postula la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta di successione e donazione in misura ordinaria (ad esempio, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta aliquota del 4% e franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario), della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 e degli interessi di mora dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Rientra nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche il trasferimento del diritto di usufrutto dell’azienda, in quanto a norma del combinato disposto degli articoli 981 e 2561 cod. civ., l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha l’obbligo di gestirla, senza modificarne la destinazione e conservandone l’efficienza organizzativa.

Per contro, il nudo proprietario, pur avendo la titolarità del bene, non dispone del diritto di godimento concesso all’usufruttuario, né del potere di prosecuzione dell’azienda.

Pertanto, difettando la condizione della prosecuzione dell’attività di impresa per cinque anni, la donazione della nuda proprietà dell’azienda non può godere dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.

Ragionando a contrario, dunque, chi abbia ricevuto per donazione la proprietà di una azienda, beneficiando dell’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, non decade dall’agevolazione se, nei cinque anni dall’acquisto, trasferisce a terzi la nuda proprietà dell’azienda, mantenendone l’usufrutto.

Ciò, in quanto il negozio posto in essere non impedisce al donatario la prosecuzione dell’attività di impresa come richiesto dalla norma.

In ultima analisi, aggiunge l’Agenzia delle Entrate, l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, implica anche l’accertamento che i beni donati configurino effettivamente nel loro complesso un’azienda ex articolo 2555 cod. civ..

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