Sì al giudicato favorevole per il condebitore non opponente
di Angelo GinexIn tema di contenzioso tributario, l’annullamento della pretesa impositiva ottenuto dal condebitore opponente esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti processualmente inerti, in quanto tale annullamento colpisce l’unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3204.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’attività di controllo avente ad oggetto una compravendita immobiliare, notificava, sia al venditore che all’acquirente, un avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, originato dal riscontro di un’incongruenza fra il valore dell’immobile, cosi come effettivamente accertato, e quello dichiarato nel contratto.
L’acquirente, diversamente dal venditore, intentava ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rideterminava al ribasso il valore dell’immobile accertato dall’Agenzia delle Entrate. Tale decisione, confermata dalla CTR Lombardia e in mancanza di ricorso per cassazione, acquisiva la forza del giudicato.
Nelle more del processo di primo grado proposto dall’acquirente avverso il predetto avviso di rettifica e liquidazione, veniva però notificata al venditore una cartella di pagamento, a seguito di iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, per omessa impugnazione delle somme originariamente richieste.
Il venditore impugnava la cartella di pagamento, lamentando la non definitività dell’avviso di rettifica e liquidazione, stante la pendenza di un giudizio su tale atto impositivo, instauratosi a seguito dell’impugnazione del coobbligato in solido, cioè l’acquirente.
La competente Commissione tributaria provinciale accoglieva le doglianze proposte dal ricorrente, dichiarando l’annullamento della cartella di pagamento opposta. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla CTR Lombardia, che lo rigettava ritenendo la cartella di pagamento priva di causa, sulla base della considerazione per la quale il coobbligato in solido può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti del condebitore opponente ex articolo 1306, comma 2, cod. civ..
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, lamentando segnatamente la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1306, comma 2, cod. civ..
Nella pronuncia in rassegna, i giudici di Piazza Cavour hanno rammentato, in prima battuta, il carattere solidale dell’obbligazione tributaria relativa all’imposta di registro, giustificato dall’esigenza di rendere più agevole e sicuro l’adempimento del tributo.
Successivamente, i medesimi si sono interrogati sulla possibilità di applicare la disciplina civilistica contenuta nell’articolo 1306 cod. civ. anche alla solidarietà tributaria, chiedendosi se sia possibile far prevalere l’effetto del giudicato pronunciato nei confronti di un condebitore opponente su un avviso di accertamento divenuto definitivo, in quanto non impugnato dall’altro coobbligato.
Ebbene, la problematica in esame è stata risolta riflettendo sul carattere del processo tributario, essendo quest’ultimo rivolto all’annullamento di atti dal carattere autoritativo: dato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto il medesimo atto impositivo, il relativo annullamento non può che avere effetto erga omnes, stante la sua eliminazione, ormai intervenuta in via definitiva.
Ciò significa, quindi, che l’annullamento dell’atto impositivo ottenuto dal condebitore opponente riverbera i propri effetti verso tutti i condebitori non opponenti, in quanto tale annullamento colpisce l’unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori.
E pertanto, detto in altri termini, è possibile estendere il giudicato favorevole ottenuto dal condebitore opponente al coobbligato in solido rimasto processualmente inerte alla pretesa di pagamento.
Il giudicato “riflesso”, invece, non può essere fatto valere, qualora sussista già un giudicato nei confronti del condebitore.