Sì all’interconnessione “tardiva” purché i beni possiedano le caratteristiche 4.0 dall’entrata in funzione
di Debora ReverberiCon la risposta all’interpello n. 394 di ieri, 8 giugno, l’Agenzia delle entrate, su parere tecnico reso dal Mise, ha approfondito il tema dell’interconnessione dei beni strumentali 4.0 in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione, operando un rilevante distinguo in base alle motivazioni da cui l’interconnessione “tardiva” può dipendere.
Il requisito di interconnessione, da sempre cruciale per l’ammissibilità alle agevolazioni previste per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0, dipende:
- sia da caratteristiche intrinseche del bene ovvero da una predisposizione allo scambio bidirezionale di dati;
- sia dalle caratteristiche del sistema informativo del beneficiario dell’agevolazione.
L’interconnessione può essere legittimamente realizzata dall’impresa anche in un momento successivo all’effettuazione dell’investimento e all’entrata in funzione del bene, comportando lo slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione, in misura rafforzata, del beneficio, come previsto sin dalle origini dell’iper ammortamento nella circolare Ade 4/E/2017.
Una costante di tutte le discipline agevolative per investimenti 4.0 susseguitesi negli anni, dall’iper ammortamento introdotto per l’anno 2017 dalla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e ss.mm.ii., al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), fino alla disciplina innovata dell’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), consiste nella facoltà di fruizione anticipata, in misura ridotta, dell’agevolazione a partire dall’anno di entrata in funzione del bene.
Ciò premesso risulta fondamentale operare un distinguo sulle motivazioni dell’interconnessione “tardiva”, che può dipendere:
- dalla necessità di adeguamento ex post delle caratteristiche tecniche del bene, tramite modifiche o integrazioni che lo rendano, successivamente alla sua entrata in funzione, in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa;
- dalla necessità di adottare o adeguare i sistemi informatici ai quali il bene dovrà interconnettersi.
Nel primo caso è da escludersi, secondo il Mise, l’ammissibilità ai benefici 4.0 dell’investimento originariamente effettuato, in ragione del fatto che “le richiamate 5-2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione)”.
Al contrario lo slittamento temporale dell’interconnessione in un anno successivo all’entrata in funzione del bene può essere ragionevolmente dovuto alla necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione: in tal caso è salva l’ammissibilità dell’intero investimento.
Un discorso diverso deve essere fatto per quanto concerne i dispositivi e software, embedded o stand alone, oggetto di successivo investimento per realizzare l’interconnessione “tardiva”.
A prescindere dalle motivazioni dell’interconnessione successiva all’entrata in funzione, che incidono sull’ammissibilità dell’investimento originario, i costi di tali strumentazioni aggiuntive possono essere oggetto di autonoma applicazione dei benefici 4.0, in particolare:
- in quanto inquadrabili, per la componente materiale comprensiva dell’eventuale software embedded, nell’allegato A, gruppo secondo, “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” annesso alla L. 232/2016;
- in quanto inquadrabili, per la componente materiale comprensiva dell’eventuale software embedded, nell’allegato A tra i “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”, purché assicurino che la macchina o l’impianto oggetto di ammodernamento rispettino necessariamente le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche di beni del primo gruppo dell’Allegato A annesso alla L. 232/2016;
- in quanto inquadrabili, se trattasi di software stand alone, nell’allegato B annesso alla L. 232/2016.
Infine il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende dal soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione dei beni per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente in base a tali modalità.
In chiusura all’interpello in esame il Mise ha precisato che l’impresa beneficiaria sarà tenuta a documentare la permanenza dei requisiti tecnici e di interconnessione per l’intero periodo di fruizione del beneficio tramite “un’adeguata e sistematica reportistica”.
A completamento di queste precisazioni si rammenta che, con la risposta all’interpello dell’Ade n. 956-1660/2018, il Mise aveva rassicurato il contribuente istante circa la temporanea carenza di interconnessione dovuta alle particolari condizioni di utilizzo del bene: marginali e periodiche assenze di interconnessione, dovute alle peculiari modalità di impiego, non dovrebbero pregiudicare la spettanza dell’agevolazione.