Si convoca in assemblea il socio recedente?
di Comitato di redazioneCi stiamo occupando in queste giornate del Master Breve della tematica del conflitto tra soci, individuando i possibili rimedi esperibili.






giovedì 1 maggio 2025
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Ci stiamo occupando in queste giornate del Master Breve della tematica del conflitto tra soci, individuando i possibili rimedi esperibili.
Tra questi, si propone anche quello del recesso, come strumento che rimuove in radice il contrasto per il semplice allontanamento “fisico” di una delle parti in causa.
Discutendo di questi argomenti, come era naturale, è emersa la questione della efficacia giuridica del recesso.
Proviamo a svolgere un ragionamento su tale aspetto, ipotizzando che si debba risolvere una problematica che si può tranquillamente presentare:
Nel più ampio tema della data di efficacia del recesso, ci si chiede se, ad esempio, il socio debba essere convocato per l’assemblea ed, eventualmente, se possa validamente esercitare il diritto di voto in quella sede.
Al riguardo, vale subito la pena di rammentare che, sull’argomento, si rinvengono in dottrina due fondamentali impostazioni, cui conseguono ulteriori “sfumature”:
La giurisprudenza non è meno contrapposta, posto che:
Non possiamo, certo, risolvere in questa sede problemi di così ampio respiro in questa sede.
Tuttavia, ci possiamo sbilanciare per considerare quale, tra le soluzioni proposte, possa essere foriera di minori conseguenze negative in capo alla società.
Ad esempio, potrebbe essere riscontrato che la posizione che fa coincidere la perdita dei diritti sociali con lo scadere del termine per la revoca della delibera, realizzi un buon compromesso di interessi e rischi.
Infatti, ove si aderisse alla tesi più radicale della perdita immediata della qualità di socio (piuttosto a quella intermedia che veda la perdita immediata dei soli diritti amministrativi), si finirebbe con rendere legittima la mancata convocazione del socio in assemblea. Tale circostanza, però, espone a gravi rischi ove, a seguito di impugnazione, il socio recedente riesca a dimostrare la non conformità del procedimento di convocazione del consesso.
Insomma, pur a fronte delle legittima esistenza di dubbi al riguardo, si potrebbe forse riscontrare che risulti più cautelativa la convocazione del socio receduto, casomai correlata con l’utilizzo della cautela del possibile stato di conflitto di interesse.
Ma il tema è certamente delicato e, come tale, necessiterebbe di una presa di posizione ufficiale della giurisprudenza di legittimità.
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