1 Giugno 2015

Si deducono i rimborsi chilometrici agli associati?

di Giovanni Valcarenghi
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Capita spesso di affrontare una tematica specificamente dedicata alla determinazione del reddito di lavoro autonomo: nel caso in cui un associato di associazione professionale utilizzi il proprio mezzo per trasferte inerenti la professione, può ricevere il rimborso delle tariffe ACI per l’utilizzo del proprio mezzo, consentendo al contempo la deduzione all’associazione?

La vicenda da tempo si pone all’attenzione degli interpreti e viene rivitalizzata di tanto in tanto dalla notizia di accertamenti elevati dall’Amministrazione finanziaria che disconoscono tale deduzione.

Appare subito doveroso delineare i contorni della vicenda, ascrivendo il ragionamento alle sole ipotesi nelle quali sia del tutto evidente la inerenza delle trasferte e sia del tutto chiara e documentata la medesima spesa, con prospetti analitici dai quali si possa chiaramente desumere la tipologia e la motivazione del viaggio.

In sostanza, il ragionamento è unicamente finalizzato a determinare l’applicabilità della disposizione dell’articolo 95, comma 3, del TUIR al mondo del lavoro autonomo.

Anzi, per meglio precisare, ci sarebbe da domandarsi se le quantificazioni oggettive previste dall’articolo 95 siano applicabili, per analogia, anche al caso del reddito di lavoro autonomo.

Rileviamo, innanzitutto, come sia quanto meno anomalo riscontrare che, ove la trasferta sia compiuta da un dipendente di un lavoratore autonomo (singolo o associato, poco importa), nessuno dubiti che la deducibilità della spesa sia riconosciuta sia pure nei limiti delle tariffe ACI riferibili a veicoli con massimo di 17 cavalli fiscali, se alimentati a benzina, oppure 20 cavalli fiscali se alimentati a gasolio.

Eppure, la genesi del parametro è sempre la medesima disposizione collocata tra le regole del reddito di impresa, con la conseguenza che (ove si voglia farlo) il “salto di categoria” molto frequentemente viene fatto.

Se, invece, la trasferta è compiuta dall’associato, si sostiene che il medesimo non sarebbe legato da alcun vincolo di dipendenza o di collaborazione, come invece prevede l’articolo 95.

Ebbene, il punto pare proprio essere questo: ma per dedurre tale spesa in capo all’associazione, è proprio necessario scomodare l’articolo 95?

Non si potrebbe forse sostenere che risulta bastevole l’articolo 54 che ammette in deduzione le spese inerenti (salvo quelle il cui regime sia in qualsiasi modo limitato dalla norma) per risolvere la questione in modo molto semplice?

Se si volesse sposare tale chiave di lettura, si potrebbe tranquillamente riscontrare come il regime di proprietà dei veicoli non sia semplice da gestire in una associazione professionale, limitandosi finanche che la medesima possa giuridicamente essere intestataria di un bene mobile registrato (dovendosi ricorrere ad una intestazione cumulativa dei singoli partecipanti).

Proprio per evitare tali problematiche, spesso si concorda che ciascun partecipante lo studio provveda all’acquisto in proprio del veicolo. Ma non basta; se, in assenza di veicoli, un associato utilizzasse un’auto di proprietà di un familiare per effettuare una trasferta di lavoro, se la medesima fosse opportunamente documentata, quale motivo vi sarebbe di negare la deducibilità applicando la regola “ampia” dell’articolo 54 del TUIR?

A parere di chi scrive nessuna valida motivazione potrebbe essere addotta, né in merito alla inerenza né in merito al fatto che (secondo la lettura operata da taluni uffici) il sistema non ammetterebbe alcuna deduzione se non nel caso del veicolo intestato; in tal senso, dovrebbe essere interpretata la limitazione di cui all’articolo 164 del TUIR.

La ricostruzione non regge in modo lapalissiano, poiché significherebbe che la norma fiscale subordina la deduzione di un costo ad una scelta relativa alla modalità con cui ci si procura la disponibilità di un bene per lo svolgimento della propria professione.

Non resta allora che concludere ribadendo come non vi sia motivo di negare la deduzione dei rimborsi chilometrici (per trasferte inerenti l’attività e nei limiti delle tariffe ACI) per i seguenti motivi:

  • la norma ammette la deduzione di qualsiasi spesa inerente, purché finanziariamente sostenuta;
  • analoghe forme di utilizzo dei veicoli producono elementi deducibili, con o senza limitazioni, come accade nel caso del veicolo di proprietà, del leasing o del noleggio;
  • analoghe forme di deduzione sono pacificamente ammesse nel caso di trasferte dei dipendenti o dei collaboratori, con la conseguenza che non si comprenderebbe il motivo per cui non si debba giungere a medesime soluzioni nel caso dell’associato.

Pertanto, l’Agenzia potrà ben disconoscere i rimborsi se non inerenti o non documentati, mentre non potrà rifiutare la deduzione di spese munite di tutti i necessari requisiti, in quanto il TUIR le riconosce in modo esplicito ed, al riguardo, non vi nemmeno la necessità di scomodare il contenuto dell’articolo 95.