3 Ottobre 2016

Si discute ancora sul raddoppio dei termini

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 4261 del 18 luglio 2016 la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha offerto interessanti chiarimenti in relazione all’operatività dell’istituto del raddoppio dei termini che, com’è noto, è stato dapprima recentemente riformato dal D.Lgs. 128/2015 e definitivamente abrogato con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Il raddoppio dei termini è entrato a far parte del panorama legislativo nel 2006 allorquando il Legislatore, nell’obiettivo di assicurare all’Amministrazione finanziaria un più ampio lasso temporale per la propria attività di controllo, ha disposto l’allungamento dei termini per l’accertamento al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, la vecchia formulazione degli articoli 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972 prevedeva che nel caso in cui, nel corso delle operazioni d’indagine dell’Amministrazione finanziaria, fosse emersa una violazione comportante obbligo di denuncia ex articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, gli ordinari termini dovevano essere raddoppiati.

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Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli
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