14 Marzo 2018

“Silenzio-rifiuto” impugnabile anche se da ufficio non competente

di Francesco Rizzi
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Tra gli atti dell’Amministrazione finanziaria suscettibili di impugnazione mediante ricorso al giudice tributario vi è anche il rifiuto, “espresso” o “tacito”, alla richiesta di restituzione di tributi e/o altri accessori non dovuti.

Di fatti, l’articolo 19, comma 1, lett. g), D. Lgs. 546/1992, nell’elencare gli atti impugnabili dal contribuente, prevede espressamente che “il ricorso può essere proposto avverso: … omissis … g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti …”.

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Il contenzioso tributario delle operazioni straordinarie e della residenza fiscale
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