15 Marzo 2014

Sindaco Unico Vs Revisore Legale: un dilemma irrisolto

di Fabio Pauselli
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Una delle novità più rilevanti registratasi negli ultimi anni per le S.r.l. con organo di controllo è la previsione del sindaco unico in sostituzione dell’organo collegiale. Come noto l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un organo di controllo o di un Revisore stabilendo, altresì, che se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo sia sempre costituito da un solo membro effettivo.

Nonostante fosse nata con le intenzioni di semplificare la governance e i relativi costi amministrativi nelle realtà aziendali medio – piccole, questa disposizione, sin dall’inizio, ha suscitato notevoli dubbi interpretativi. A due anni dalla sua entrata in vigore, assistiamo ancora ad interpretazioni discordanti le quali, nella pratica, si tramutano in adempimenti alquanto diversificati presso le varie Camera di Commercio, generando ancora più incertezze e, francamente, davvero poca semplificazione.

Uno dei principali interrogativi che ha generato fiumi di parole attiene alla possibilità di nominare un revisore, in alternativa al sindaco unico, con la sola funzione di revisione legale. Su questo aspetto negli ultimi anni si sono susseguite delle posizioni interpretative molto contrastanti, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con la nota dell’aprile 2012, al Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 250-2011/I, dal Consiglio notarile di Milano, con la Massima n. 124 del 2012, al Comitato Triveneto dei Consigli Notarili, con la Massima I.D.13 del 2012. In sostanza, Commercialisti e Notai sembrano convenire sul fatto che i soci possono scegliere un sistema di controlli non solo soggettivamente ma anche qualitativamente diverso; infatti optando per l’organo di controllo, monocratico o collegiale che sia, spetteranno a questo, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore, entrambe le funzioni di controllo di gestione e la funzione di revisione legale dei conti. Optando per il solo revisore, invece, il controllo riguarderà soltanto i bilanci, e non anche la gestione. Pertanto, mentre in capo all’organo di controllo interno potranno cumularsi la funzione di vigilanza e quella di revisione legale, al contrario, il revisore legale o la società di revisione potrà esercitare esclusivamente l’attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio, dovendosi escludere che questi possa svolgere anche la funzione di vigilanza sulla gestione ex art. 2403 c.c. Di avviso contrario sono i Notai milanesi e quelli del Triveneto i quali sono dell’opinione che Il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 C.C.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 D.Lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”.

Questo clima di incertezza, com’era logico aspettarsi, ha fatto si che alcune Camere di Commercio (tra cui quelle del Triveneto e della stessa Lombardia) si siano uniformate alle suesposte interpretazioni non accettando, ad esempio, atti costitutivi che prevedano esclusivamente la nomina del revisore.

Purtroppo, come nel migliore degli spot pubblicitari, assistiamo sempre più frequentemente all’emanazione di norme acclamate come semplificatorie le quali, in realtà, nascondono notevoli complicazioni e dubbi interpretativi. Pertanto, così come avvenne per la diatriba notai-commercialisti sulla questione della cessione quote nelle s.r.l, è auspicabile un intervento del Legislatore che chiarisca, definitivamente, anche quella in materia di controlli.