30 Maggio 2015

Sino a che punto giunge la delazione nel quadro RW?

di Comitato di redazione
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Il tema del monitoraggio fiscale si estrinseca nel quadro RW del modello Unico, unitamente alla indicazione delle informazioni necessarie per l’assolvimento delle imposte patrimoniali estere.

Una questione che spesso si pone, attiene alle modalità di compilazione del modello in presenza di quote di società estere; cerchiamo di comprendere le possibili impostazioni e di indicare una modalità di compilazione il più possibile condivisa.

Ipotizziamo che i signori Rossi e Verdi siano soci al 50% di una società straniera e che, per conseguenza, debbano entrambi compilare il quadro RW del modello Unico.

Una prima questione attiene ai dati da indicare nella casella 5, ove le istruzioni richiedono di esporre la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero. Trattasi della casistica della comproprietà di una medesima quota (ipotesi non frequente), oppure della percentuale che ciascun socio detiene in relazione all’intero capitale sociale dell’ente straniero?

Ovviamente, nel primo caso di indicherebbe 100, nel secondo caso 50.

Si potrebbe ipotizzare che la vicenda sia di scarsa rilevanza, giungendosi comunque ad esporre le medesime consistenze; pur tuttavia, la differente modalità di approccio determina una ricaduta in merito alla compilazione della parte del quadro destinata alla indicazione dei soggetti “correlati”, per tali intendendo coloro che compilano il quadro RW in relazione al medesimo bene.

Infatti, nelle colonne 22 e 23 le istruzioni richiedono di inserire i codici fiscali degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi.

Peraltro, la grafica del modello determina l’insorgere di un possibile equivoco, poiché la descrizione delle caselle indica “codice fiscale degli altri cointestatari”.

Ora, proprio da tale indicazione si potrebbe argomentare che, nel caso prospettato:

  • i due soci non sono cointestatari di una medesima quota, in quanto ciascuno detiene la piena ed esclusiva proprietà della propria quota;
  • ne discende che, nella richiamata casella 5, ciascuno dovrà indicare il 100% come quota di detenzione ed il valore della sola propria quota (e non, rispettivamente, del 50% e del valore dell’intera quota societaria complessivamente considerata);
  • ulteriormente, se non vi è comproprietà, non si dovrà indicare il codice fiscale di alcun soggetto nelle caselle 22 e 23, proprio per quanto affermato al punto precedente.

La ricostruzione sopra operata, tuttavia, può prestare il fianco ad una censura di scarso coordinamento con le istruzioni, che non evocano più il caso del cointestatario (come fa il modello), bensì quello del soggetto che – a qualsiasi titolo – è tenuto alla compilazione della sezione nella propria dichiarazione dei redditi (ovviamente va intenso, anche, in relazione al medesimo bene esposto in RW).

Forse, entrambe le letture possono trovare una giustificazione e valide argomentazioni di supporto.

Ad esempio, si potrebbe citare il caso del soggetto che dispone di potere di firma su un conto corrente estero per avvalorare la tesi che il bene (partecipazione) dovrebbe essere considerato come parte dell’intero capitale sociale dell’ente straniero, pur mancando qualsiasi comproprietà sulla quota del singolo.

Viceversa, per sostenere la bontà della compilazione “indipendente”, si potrebbe evocare che ciascun socio non ha alcun potere dispositivo sulla quota dell’altro e, sempre ragionando in linea teorica, potrebbe anche non sapere chi sia il titolare dell’altra frazione di capitale sociale.

Quindi, la differenza rispetto al conto corrente starebbe nel fatto che il titolare di firma ha un potere dispositivo dell’attività finanziaria estera, mentre il socio non può disporre in alcun modo della partecipazione di pertinenza degli altri componenti la compagine societaria.

Questo per dire che, come spesso accade nel nostro sistema tributario, le regole per l’assolvimento degli adempimenti non sono per nulla chiare.

Da ciò deriva che, ciascuno potrà scegliere la modalità di compilazione che più ritiene corretta, senza temere di dovere subire alcuna sanzione per l’evidente incertezza della norma e delle istruzioni per la compilazione del modello.

La cosa importante è che si scelga un criterio coerente.

Quindi:

  • chi intende tacere la natura degli altri soci, indicherà la quota del 100% ed il valore nominale della propria partecipazione;
  • chi intende svelare la generalità degli altri soci, indicherà la “minore” quota rispetto al totale del capitale sociale (se trattasi di società non quotate, ovviamente) e, per converso, dovrà esporre i codici fiscali degli altri soggetti residenti tenuti alla compilazione del quadro RW in relazione alla medesima quota.

Insomma, è come se si adottasse una differente definizione di quota societaria:

  • nel primo caso, una visione autonoma per socio;
  • nel secondo caso una visione totale sulla società.