Sismabonus anche in caso di demolizione e ricostruzione
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365I contribuenti possono beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di miglioramento sismico di edifici (c.d. “sismabonus”) anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente: è questo un importante chiarimento fornito con la risoluzione AdE 34/E/2018 di ieri, 27 aprile.
Il caso portato all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda tre contribuenti, comproprietari di un immobile dichiarato inagibile a seguito di un terremoto verificatosi nell’anno 1972, che intendono procedere alla demolizione e alla fedele ricostruzione dello stesso, beneficiando del c.d. sismabonus.
Come noto, il c.d. sismabonus consiste in una detrazione d’imposta pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2012 per gli interventi di ristrutturazione su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).
Inoltre:
- se dagli interventi attuati deriva una diminuzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione sopra indicata spetta nella maggiore misura del 70% (ovvero 75% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali)
- in caso di diminuzione di due classi di rischio, la detrazione è ulteriormente aumentata ed è pari all’80% (ovvero 85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali).
L’Agenzia delle Entrate precisa quindi che, tra i lavori di ristrutturazione edilizia rientranti nella richiamata agevolazione devono ritenersi compresi anche quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, come peraltro precisato con il parere n. 27/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Con lo stesso parere, tra l’altro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che gli interventi di demolizione e ricostruzione, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, rappresentano sicuramente un’efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, relativi all’adozione di misure antisismiche”.
Affinché il lavoro eseguito possa essere correttamente qualificato come una ristrutturazione è tuttavia necessario che dal titolo amministrativo risulti la natura di intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non quella di intervento di nuova costruzione.
Ciò precisato, la risoluzione interviene quindi su un’altra questione, attinente alla ripartizione delle spese detraibili in caso di più comproprietari: in questo caso, infatti, è necessario dividere le spese secondo la rispettiva quota di proprietà oppure in base alle spese effettivamente sostenute?
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 7/E/2017, ha precisato che, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, la stessa è ripartita in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, come attestata dalla distinta di bonifico e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che ha eseguito i lavori.
Se, invece, colui che ha effettivamente sostenuto la spesa non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, è necessario che le fatture pagate siano appositamente integrate con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.
Un’ultima questione affrontata con la risoluzione in commento riguarda poi l’aliquota Iva da applicare. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, con riferimento al descritto intervento (demolizione con fedele ricostruzione) deve trovare applicazione l’aliquota Iva agevolata prevista per gli interventi di ristrutturazione, ovvero l’aliquota del 10%.
Non può invece trovare applicazione l’aliquota agevolata del 4% prevista per la costruzione dell’abitazione principale (dovendo essere l’intervento più correttamente qualificato come una ristrutturazione immobiliare).