Sistema Otello non obbligatorio per le variazioni in diminuzione
di Marco PeiroloIl sistema Otello 2.0 è obbligatorio per le note di variazione in aumento relative alle cessioni senza applicazione dell’Iva, ma non per le note di variazione in diminuzione emesse per le cessioni con addebito dell’imposta.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 65/E/2019 è intervenuta per dissipare uno specifico dubbio sorto in merito alla corretta procedura di emissione delle note di variazione dopo le indicazioni fornite dalla risoluzione 58/E/2019.
L’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 disciplina le cessioni di beni – per un importo complessivo, comprensivo dell’Iva, superiore a 154,94 euro – a favore di soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale della UE.
Le cessioni in oggetto possono essere effettuate senza applicazione dell’Iva o con diritto al rimborso dell’imposta applicata in fattura, a condizione che l’uscita dei beni dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e sia comprovata dal visto doganale.
La fattura vistata dalla dogana deve rientrare nella disponibilità del cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
In assenza dell’apposizione del visto, il cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata:
- senza applicazione dell’Iva, deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- con applicazione dell’Iva, matura il diritto al recupero dell’imposta tramite annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, di cui all’articolo 25 D.P.R. 633/1972.
Con la risoluzione 58/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione delle note di variazione dopo l’entrata in vigore, dal 1° settembre 2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di cui al citato articolo 38-quater D.P.R. 633/1972, introdotto dall’articolo 4-bis D.L. 193/2016.
A tal fine è stato creato il sistema Otello 2.0, mediante il quale:
- il cedente trasmette al sistema il messaggio contenente i dati della fattura per il “tax free shopping” al momento dell’emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione effettuata ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972 è trasmesso dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione;
- il cessionario, per avere diritto allo sgravio o al rimborso ex post dell’Iva, dimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il “visto uscire” apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da Otello 2.0. e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le note di variazione, sia ove riguardino l’imponibile e l’imposta di una operazione di “tax free shopping”, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, devono essere emesse attraverso il sistema Otello 2.0, escludendo la possibilità di riferimenti cumulativi.
Conseguentemente, resta preclusa la prassi, seguita dagli intermediari “tax free”, di inviare al cedente un documento cartaceo con valore di nota di variazione riepilogativa, contenente l’ammontare cumulativo dell’imposta e le singole transazioni per le quali non è stato apposto il visto doganale (si vedano la risoluzione 1882/1994 e la risoluzione 445849/1992).
Come, tuttavia, puntualizzato dalla risoluzione 65/E/2019, le indicazioni che precedono valgono soltanto per le note di variazione in aumento, emesse in relazione alle cessioni effettuate senza applicazione dell’imposta, ex articolo 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972.
Di contro, per le cessioni che danno diritto al rimborso dell’imposta addebitata in sede di fatturazione, il successivo comma 2 dello stesso articolo 38-quater dispone che il cedente “ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25”, senza obbligo di emissione di un autonomo documento che, del resto, non avrebbe alcuna utilità visto che il viaggiatore è un consumatore finale privo, in quanto tale, del diritto alla detrazione.
Secondo l’Agenzia, la prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata, nonché il collegamento con l’operazione originaria, potrà essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari “tax free” ai cedenti, sempreché tali documenti consentano di collegare in maniera certa ed inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione ed alla conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel registro degli acquisti.