Slitta al 10 dicembre il termine di presentazione del 770
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365L’articolo 10 D.L. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) prevede lo slittamento del termine di presentazione del modello 770/2020 al 10 dicembre.
Si tratta, quindi, di un ulteriore differimento rispetto al termine del 30 novembre, indicato nelle bozze di decreto.
Il differimento del termine per il 770 trascina con sé anche quello delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, le quali, come noto, possono essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Lo slittamento al 10 dicembre, poi, comporta importanti effetti anche ai fini del ravvedimento, essendo possibile, entro questa data, beneficiare della riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo in caso di infedele presentazione del modello 770/2019, omessa effettuazione delle ritenute nell’anno 2019 e omesso versamento delle ritenute operate, sempre nello stesso anno.
Entro il 10 dicembre, quindi, dovranno essere trasmessi, con il modello 770, tra gli altri, i dati relativi:
- alle ritenute operate, alle trattenute per assistenza fiscale, alle imposte sostitutive effettuate (quadro ST),
- agli utili e proventi equiparati distribuiti (da indicare nel quadro SI e SK),
- ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati (quadro SF),
- ai premi e alle vincite (quadro SH),
- alle cessioni di partecipazioni (quadro SO, da compilare a cura del notaio o degli altri intermediari, tra i quali figurano i dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali),
- alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 D.L. 78/2010 (quadro SY).
Il modello 770, pertanto, prevede due quadri per la comunicazione della distribuzione dei dividendi:
- il quadro SI, nel quale devono essere indicati gli utili e compensi equiparati corrisposti nell’anno 2019,
- il quadro SK, che accoglie i dati dei soggetti percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2019, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
È poi prevista la compilazione del quadro ST nel caso in cui siano operate ritenute a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Quindi, ad esempio:
- se la società residente ha distribuito utili maturati nell’anno 2017 ad una persona fisica non imprenditore con una partecipazione qualificata, gli importi devono essere tassati in dichiarazione (quadro RL) nella misura del 58,14%; la società dovrà quindi compilare il quadro SI e il quadro SK del modello 770,
- se la società residente ha distribuito utili maturati nell’anno 2018, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%, si renderà necessario compilare il quadro SI ma non il quadro SK. La ritenuta operata e versata dovrà essere poi indicata nel quadro ST.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che la compilazione del modello 770 si rende necessaria soltanto in caso di erogazione dei dividendi: la semplice delibera assembleare, non seguita da alcuna corresponsione ai soci entro l’anno 2019, esclude invece la trasmissibilità dei dati con il modello 770/2020.
Alcune peculiarità assistono poi il caso della cessione delle quote.
L’articolo 10, comma 1, D.Lgs. 461/1997 prevede infatti che i notai, nonché gli intermediari professionali, che comunque intervengono nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), Tuir, devono rilasciare alle parti la relativa certificazione.
Gli stessi soggetti devono poi comunicare all’amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente: sarà quindi compito dell’intermediario comunicare, nel modello 770, le operazioni che possono generare redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), Tuir, tra i quali figurano le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate.
Le violazioni degli obblighi appena richiamati, per effetto delle quali risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 5.164,57.