30 Novembre 2022

Slitta al 31 gennaio 2023 l’autodichiarazione Aiuti di Stato

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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È una proroga che sa di beffa, quella concessa dall’Agenzia delle entrate per la trasmissione dell’autodichiarazione Aiuti di Stato, la cui scadenza slitta al 31 gennaio 2023 (così come slitta il termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework).

Che utilità può avere un differimento concesso la sera prima del termine ultimo?

Come può un professionista organizzare la sua attività, se oggetto di proroga è proprio quell’unico adempimento (tra i molteplici di periodo) sanzionato penalmente e per il quale erano stati in passato esclusi differimenti di ogni tipo, se non a seguito di un espresso provvedimento normativo?

Il motivo della proroga è imputabile, secondo quanto scritto nel provvedimento n. 439400/2022, alle difficoltà incontrate da alcuni professionisti incaricati nell’accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA), e, quindi, nel reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni.

Al di là di quanto espressamente chiarito nel provvedimento, va poi evidenziato che anche nella stessa giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha continuato a pubblicare alcune risposte alle domande frequenti, rendendo evidente il fatto che quest’autodichiarazione presenta una disciplina oscura che rende terribilmente complessa la compilazione in quei rari casi in cui l’autodichiarazione stessa assume valenza essenziale, ovvero nei casi di splafonamento, riallocazione e riversamento oppure al ricorrere di una c.d. “impresa unica”.

Il primo quesito al quale è stata fornita risposta riguarda il calcolo degli interessi da recupero: gli aiuti del c.d. “regime ombrello” fruiti oltre i massimali previsti possono essere restituiti con corresponsione degli interessi di recupero, calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento Ce n. 794/2004.

Il metodo calcolo previsto dal richiamato Regolamento è molto complesso, ragion per cui l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire che, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework, per la determinazione degli interessi si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, invece, gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

Nella risposta si precisa inoltre che gli interessi “da recupero” risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

La seconda risposta fornita nella giornata di ieri riguarda invece le modalità con le quali risulta possibile operare lo scomputo dagli aiuti successivi; in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, il beneficiario può infatti sanare tale irregolarità utilizzando i massimali più elevati introdotti medio tempore, riversando gli importi tramite modello F24 oppure scomputando le somme da aiuti successivi.

Risulta quindi possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

  • Bonus tessile;
  • Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
  • CFP wedding, intrattenimento, horeca;
  • CFP servizi di ristorazione collettiva;
  • CFP discoteche e sale da ballo;
  • Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
  • Credito di imposta per l’Imu in favore del comparto del turismo;
  • Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Ai fini dello scomputo risulta però possibile utilizzare anche alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli Redditi 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo).

Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.