Soci assegnatari “congelati” al 30 settembre 2015
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’assegnazione e la cessione dei beni ai soci può essere eseguita in forma agevolata secondo le disposizioni della legge di Bilancio 2017 solo nei confronti di coloro che sono soci alla data del 30 settembre 2015. Non è infatti mutato il riferimento temporale in questione a seguito della proroga al 30 settembre 2017 disposta dalla L. 282/2016 per porre in essere le operazioni di assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice fruendo dei relativi benefici fiscali. In particolare, il comma 115 della L. 208/2015 stabilisce che tutti i soci devono risultare “iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015”. Con la circolare 26/E/2016 l’Agenzia ha fornito numerosi chiarimenti, il primo dei quali riguarda la circostanza che la percentuale cui fare riferimento per l’assegnazione è quella risultante alla data in cui si effettua l’assegnazione stessa e che non ricorre la necessità dell’ininterrotto possesso dalla data del 30 settembre 2015 a quella in cui si esegue l’assegnazione. Tenendo conto dei chiarimenti dell’Agenzia, emerge che l’assegnazione o la cessione è agevolata anche nelle seguenti ipotesi:
- i soci alla data dell’assegnazione sono i medesimi ma con quote di partecipazione diverse rispetto a quelle esistenti al 30 settembre 2015 (ad esempio, soci Tizio e Caio al 50% ciascuno al 30 settembre 2015, mentre alla data dell’assegnazione Tizio detiene il 70% e Caio il 30%). Tale ipotesi non è infrequente poiché la modifica delle quote partecipative è funzionale ad equilibrare i valori dei beni da assegnare ai soci;
- il numero dei soci alla data di assegnazione si è ridotto rispetto a quelli esistenti al 30 settembre 2015 (ad esempio, i soci Tizio Caio e Sempronio ciascuno con 1/3 del capitale sociale al 30 settembre 2015, mentre alla data dell’assegnazione risultano soci solamente Tizio e Caio al 50% ciascuno). Anche in questo caso non vi sono ostacoli all’assegnazione agevolata poiché i soci assegnatari risultavano tali anche alla data del 30 settembre 2015 sia pure con percentuali di partecipazione diverse.
Diversamente, la presenza di un nuovo socio entrato nella compagine sociale successivamente al 30 settembre 2015 impedisce l’assegnazione agevolata ma limitatamente ai beni assegnati a quest’ultimo, fermo restando che le assegnazioni avvenute a favore dei “vecchi” soci (quelli che lo erano già al 30 settembre 2015) rimangono agevolate. La norma infatti non impedisce assegnazioni “miste” (e quindi anche a favore di soci assegnatari non agevolati) ma limita le agevolazioni fiscali previste in favore di coloro che erano soci anche alla data del 30 settembre 2015. A differenti conclusioni si deve pervenire nell’ipotesi di trasformazione in società semplice, poiché trattandosi di un’operazione che riguarda l’intero patrimonio sociale è richiesto che i soci alla data della trasformazione della società siano i medesimi esistenti al 30 settembre 2015. Correttamente l’Agenzia delle Entrate precisa che risulta ininfluente la percentuale di partecipazione detenuta dai singoli soci in quanto ciò che rileva è la circostanza che i soci siano gli stessi in termini di “teste”. Pertanto, al contrario di ciò che si è detto per l’assegnazione o la cessione agevolata, nella trasformazione l’eventuale entrata di un nuovo socio successivamente al 30 settembre 2015 vanificherebbe per intero l’operazione di trasformazione in società semplice che come tale verrebbe tassata nei modi ordinari anche nei confronti dei soci che erano tali al 30 settembre 2015. Va ricordato infine che la circolare 26/E/2016 deroga alle regole sinora descritte nell’ipotesi di subentro degli eredi al socio successivamente alla data del 30 settembre 2015, poiché si tratta di un’ipotesi di cessione non volontaria della partecipazione, estendendo quindi le agevolazioni in capo agli eredi del de cuius. Tale precisazione non è quindi estendibile alle donazioni di partecipazioni effettuate dopo il 30 settembre 2015 in quanto atti di disposizione volontaria, con la conseguenza che in capo al donatario non possa applicarsi alcuna agevolazione in caso di assegnazione di beni, salva l’ipotesi in cui quest’ultimo fosse già socio prima della donazione.