24 Giugno 2024

Soci nel quadro A degli Isa: tanti dubbi tra poche certezze

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le criticità che devono essere affrontate nella compilazione degli Isa, si annoverano certamente quelle del quadro A del modello, nel rigo corrispondente ai soci amministratori. Il riferimento è, nello specifico, alle società di persone e alla “percentuale di lavoro prestato” da indicare nel rigo A09 dedicato, appunto, ai soci amministratori.

Nel campo 2 del rigo A09, infatti, va indicata la percentuale complessiva dell’apporto di lavoro effettivamente prestato da parte dei soci amministratori per l’attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate dagli stessi nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti alla qualifica di amministratore, anche qualora per le stesse non sia previsto un compenso (come quasi sempre accade).

In altri termini, ai fini dell’indicazione della percentuale di lavoro prestato, assume rilevanza il criterio del tempo effettivamente prestato nell’impresa, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili societari.

La percentuale va computata:

  • avendo riguardo al numero di teste, ossia al numero dei soci amministratori da indicare nel campo 1 del rigo A09;
  • rispetto all’apporto di lavoro di un dipendente che lavora a tempo pieno per tutto l’anno.

Così, ad esempio, con riferimento a una Snc costituita da 2 soci, il primo dei quali svolge l’attività a tempo pieno e il secondo per circa la metà della giornata lavorativa, a campo 2 va indicata la somma delle percentuali di apporto di lavoro dei 2 soci, ossia, “150” (100% + 50%).

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa all’apporto di lavoro, le istruzioni agli Isa 2024 rimandano al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E/2005 dell’Agenzia delle entrate, emanata ai fini della compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Ebbene, tale documento di prassi afferma che:

  • se il socio con occupazione prevalente non esercita alcuna altra attività ovvero non sia in grado di dimostrare ulteriori attività svolte, la percentuale da indicare nel predetto rigo dovrebbe essere pari o almeno prossima al 100 in relazione a ciascun socio avente tali caratteristiche”;
  • considerato che detti soci … devono avere i requisiti dell’occupazione prevalente nella società, devono ritenersi incoerenti indicazioni delle predette percentuali non superiori al 50 per cento, per ciascun socio …, fermo restando naturalmente la possibilità da parte del contribuente di dimostrare la veridicità delle informazioni dichiarate nel quadro A”.

Pertanto, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, per ciascun socio amministratore occupato prevalentemente nella società di persone:

  • deve essere indicata nel campo 2 del rigo A09 una percentuale prossima al 100%. Quindi, per una Snc con 2 soci, è certamente ammessa l’indicazione della percentuale del 175% (100% + 75%);
  • deve ritenersi comunque coerente l’indicazione di una percentuale almeno pari al 51% (> al 50%). Ne deriva che, per una Snc con 2 soci, non è incoerente indicare la percentuale del 102% (51% + 51%).

Tuttavia, pare che gli Isa non siano propriamente in linea con tale presa di posizione. Infatti, ad esempio, se per una Snc composta da 2 soci viene indicata una percentuale inferiore a 150, scatta l’anomalia. Sostanzialmente, per gli Isa è anomalo che i 2 soci con occupazione prevalente nella Snc lavorino part time, ad esempio, al 60% ciascuno (60% + 60%); invece, nella realtà di oggi, una tale situazione può ritenersi diffusa, attesa la sempre maggior necessità di conciliare l’attività lavorativa con la vita privata.

Perdipiù, le difficoltà e i dubbi operativi si incrementano in presenza di soci amministratori che non prestano in modo prevalente l’attività nell’impresa. Volendo limitare il campo di analisi, ci si vuole riferire soltanto ai soci titolari di un rapporto di lavoro al di fuori dell’impresa, nonché ai soci che, per età sopravvenuta, lavorano nell’impresa sporadicamente.

È il caso, ad esempio, della Snc nella quale solo uno dei 2 soci amministratori svolge prevalentemente l’attività nell’impresa, mentre l’altro socio amministratore presta in via prevalente l’attività di sindaco in un comune, oppure è titolare di pensione e lavora nell’impresa solo per qualche ora alla settimana.

Ebbene, se si compilasse il campo 1 del rigo A09 indicando il numero “giuridico” dei soci amministratori, ossia 2, l’inserimento di una percentuale di lavoro prestato inferiore a 150 nel campo 2, che però ben rappresenterebbe la realtà, comporterebbe la segnalazione di un’anomalia.

Ecco che allora, probabilmente, nei casi rappresentati, sarebbe maggiormente aderente alla situazione fattuale considerare la presenza di un solo socio amministratore con una percentuale di lavoro prestato di 100, anche in considerazione della rilevanza che tale variabile assume nella funzione di regressione per la stima dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito “attesi”.