2 Dicembre 2022

Social network e commercialisti: le regole deontologiche

di Ennio Vial
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La scelta di appartenere ad un ordine professionale determina un vincolo tra il professionista iscritto e la sua categoria.

In conseguenza di tale vincolo, il professionista è obbligato a tenere un comportamento rispettoso, non solo delle disposizioni di diritto sostanziale processuale, ma anche di regole etiche contenute nelle norme deontologiche.

Dette norme sono disposte non solo a tutela della professione, ma anche a tutela di un interesse più generale, ossia un interesse pubblico. Questo perché il dottore commercialista è chiamato a svolgere determinate attività anche nell’interesse pubblico.

Il codice deontologico è un Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale; la prima versione è stata approvata nel 2008 ed aggiornata nel 2010, la versione attualmente in vigore è stata approvata il 17.12.2015, con successivi aggiornamenti il 16.01.2019 e l’11.03.2021.

L’articolo 2, comma 2 del Codice prevede che: “Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell’attività professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali.”

Con un comunicato stampa del 30.03.2021, il Consiglio Nazionale ha reso noto di aver aggiornato il Codice Deontologico apportando una modifica all’articolo 39 in tema di utilizzo dei social network da parte degli iscritti. Il novellato articolo 39 prevede, infatti, che: “Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione”.

In base alla nuova formulazione del citato articolo, il professionista iscritto, nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale e, quindi, anche nel caso di utilizzo dei social network, deve agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri di integrità e comportamento professionale nonché il rispetto dei colleghi e degli organi istituzionali di categoria.

La mancata osservanza della norma deontologica può rendere il professionista soggetto ad una sanzione disciplinare, che può arrivare fino alla sospensione dell’attività per un certo periodo di tempo.

La modifica del Codice Deontologico si è resa necessaria in considerazione dell’evoluzione dei social network e del loro utilizzo massivo per condividere pensieri, riflessioni, informazioni ed esperienze.

Essa mira ad agevolare gli iscritti nel riconoscere con più immediatezza il comportamento deontologicamente corretto nell’approcciarsi a tali strumenti di comunicazione e condivisione sociale.

Nel comunicato stampa del consiglio nazionale, del 30 marzo 2021 si legge che “La conformità alle norme e ai precetti deontologici nell’uso dei social media … non sacrifica l’esercizio dei diritti fondamentali di pensiero ed espressione, riconosciuti a ciascun individuo, ma, anzi, garantisce che tali libertà possano essere pienamente esercitate in ogni contesto in un clima di vicendevole rispetto, lealtà e considerazione.

La professione del dottore commercialista, pertanto, appare incompatibile non solo con l’attività di impresa, ma anche con il ruolo di “leone da tastiera”.