Società agricole che optano per il reddito catastale
di Luigi ScappiniTempo di dichiarazioni dei redditi e, per quei soggetti che non hanno presentato la dichiarazione Iva in via autonoma a febbraio, tempo di optare per i possibili regimi fiscali alternativi di cui possono fruire.
Una di queste opzioni riguarda, come noto, le cosiddette società agricole ex D.Lgs. n. 99/2004, che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/2006 possono optare per la determinazione del reddito, reddito che rimane comunque di impresa, secondo le modalità previste dall’articolo 32 Tuir e quindi su base catastale.
Le modalità applicative sono disciplinate dal D.I. n.231 del 27 novembre 2007 che, tra le altre cose, individua le modalità operative di esercizio dell’opzione.
Nello specifico, ai sensi dell’articolo 2 di detto decreto “Ai fini delle modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”.
L’articolo 1 del D.P.R. n. 442/1997 stabilisce che “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.209/E del 27 agosto 1998 ha affermato che il Legislatore, con l’articolo 1 ha, di fatto, modificato il tradizionale concetto di opzione.
Infatti, mentre la validità dell’opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all’Ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell’opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori.
In altri termini, fermo restando la previsione di esercizio dell’opzione nella prima dichiarazione utile, quello che effettivamente rileva è il comportamento concreto del contribuente, poiché la scelta operata dal contribuente, nel nostro caso la società, si desume dai comportamenti concludenti.
Comportamento concludente significa che sono stati messi in atto adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base.
Nel caso di opzione per la determinazione del reddito, che comunque, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 50/E/2010, resta di impresa, secondo le regole stabilite all’articolo 32 Tuir, il comportamento concludente consisterà, in sede dichiarativa, nella compilazione, in primis, del quadro conciliativo presente nel quadro RS sia del modello UnicoSP2015 che Unico SC 2015.
Parimenti, nel modello Iva2015 si dovrà fleggare il rigoVO23 casella 1 in caso di opzione per il regime o la casella 2 in caso di revoca, ricordando che l’opzione per il regime vincola la società per un triennio.
Identiche conclusioni si possono trarre anche per quanto concerne l’opzione del regime Iva da adottare, in ragione della facoltà che viene concessa alle società, ma anche alle ditte individuali, dall’articolo 34, comma 11 DPR n. 633/1972.
Infatti, bisogna ricordare come il regime previsto per l’agricoltura dagli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633/1972, rappresenta il regime ordinario e che quindi, in caso di rispetto dei parametri richiesti ai sensi del comma 1 dell’articolo 34 richiamato, il soggetto ricade naturalmente nel regime che, di fatto, consiste in un regime speciale di detrazione dell’imposta in misura forfettaria tramite l’applicazione delle aliquote compensative.
A supporto della rilevanza “esclusiva” del comportamento concludente si ricorda come, proprio in materia Iva, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.20421/2014 abbia affermato che “l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 – applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all’art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del citato d.P.R. – i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto”.
Ne deriva che, in caso di contestazione della mancata opzione potrà essere applicata la sola sanzione amministrativa nella misura di 256 euro, fermo restando la sussistenza, nel caso di opzione per la tassazione del reddito di impresa secondo le regole catastali, dei requisiti richiesti.
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12 Aprile 2018 a 0:05
Società agricole tassate catastalmente ammesse al consolidato fiscale - Euroconference News